Il Ministro della Salute, ha firmato la nuova ordinanza che prevede il passaggio della Regione Emilia Romagna, da DOMENICA 21 febbraio (compresa), in AREA ARANCIONE a causa dell'andamento del contagio, con l'Rt regionale, l'indice di trasmissibilità del virus, salito a 1.06, superiore alla soglia limite di 1.
MASCHERINE
È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamentorispetto a persone non conviventi. Sono esclusi:le persone che stanno svolgendo attività sportiva;i bambini di età inferiore ai sei anni; e persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
SPOSTAMENTI
Sono consentiti gli spostamenti solo all'interno del proprio Comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l'autodichiarazione.
Dal 16 al 25 febbraio 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
È consentito spostarsi in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, fra le ore 05 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
E' possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente al 14 gennaio 2021.
BAR E RISTORAZIONE
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 18 per i bar (esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle 22 per i ristoranti, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
È consentita la ristorazione con consegna a domicilio.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
MUSEI E BIBLIOTECHE
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei.
Nelle biblioteche i servizi sono offerti su prenotazione.
NIDI E SCUOLE
L’attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza.
La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
SPORT, PALESTRE, PISCINE
È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se aperti). L’atleta deve rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri dalle altre persone (1 metro per l'attività motoria), tranne nel caso in cui si tratti di congiunti conviventi, di minori o persone non completamente autosufficienti. È consentito spostarsi in Comuni limitrofi per recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in caso di assenza di tali strutture nel Comune di residenza.
Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.
PALESTRE, PISCINE, CENTRI SPORTIVI
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori.
L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
EVENTI SPORTIVI
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
SPORT DI CONTATTO
Lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
SCI
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
PARCHI, GIARDINI, AREE GIOCO PER BAMBINI, SALE GIOCHI, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
L'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
È consentito l'accesso dei minori alle aree gioco secondo le disposizioni.
Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
Sono sospese le attività delle sale giochi.
FESTE
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI, DISCOTECHE, CONVEGNI, FIERE E SAGRE
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
È vietato ballare in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, lidi, stabilimenti balneari, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico.
CINEMA, TEATRI, CIRCHI, SET, SPETTACOLI DAL VIVO
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
CONVEGNI, CONGRESSI
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
FIERE, SAGRE
Sono vietate le fiere di qualunque genere, le sagre e eventi analoghi.
CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI, CENTRI TERMALI
Sono sospese le attività di centri benessere e centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI
Sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
SALE SLOT, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
RIUNIONI
Nelle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, CIMITERI
L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
Sono vietate le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
In Emilia-Romagna è consentita l'apertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.
ACCESSO DEI PARENTI A PRONTO SOCCORSO, RSA, STRUTTURE RESIDENZIALI
È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020, contenente nuove disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
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