Da Lunedì 11 gennaio torna in vigore la classificazione delle regioni in base al rischio epidemiologico e all’andamento dei contagi, in zone ROSSA, ARACIONE o GIALLA.
L’Emilia-Romagna sulla base di questo indicatori è stata classificata ZONA ARANCIONE.
Riepiloghiamo le principali misure a cui tutti dobbiamo attenerci.
TUTELA PERSONALE
OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA, anche all’aperto se non è garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
L’obbligo non è previsto per: bambini sotto i 6 anni di età; persone che, per invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Non è obbligatorio indossare la mascherina mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO
OBBLIGO DI MANTENERE UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO (2 metri in caso di attività sportiva).
LAVARE E/O IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI e SANIFICARE LE SUPERFICI DI CONTATTO COMUNE (nei luoghi di lavoro e nei locali adibiti al commercio).
Chi ha la febbre superiore 37,5°, chi è sottoposto a isolamento fiduciario o a misure di quarantena non può uscire dal proprio alloggio.
SPOSTAMENTI
Dalle 5 alle 22 ci si può muovere liberamente all’interno del proprio territorio comunale. Per spostarsi in altri comuni e dalle 22 alle 5, durante l’orario di coprifuoco, dentro il proprio comune, ci si potrà muovere solo per motivi consentiti (lavoro, necessità o salute), mediante autodichiarazione.
ISTRUZIONE
Nelle scuole superiori a ripresa dell’attività didattica in presenza è rinviata al 25 gennaio (Ordinanza n. 3 della Regione Emilia Romagna).
Materne, elementari e medie svolgono l’attività in presenza.
RISTORAZIONE
Ristoranti e altre attività di ristorazione sono APERTI PER LA VENDITA DA ASPORTO, dalle 5 alle 22, E PER LA CONSEGNA A DOMICILIO, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
COMMERCIO
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili, quindi i negozi sono normalmente aperti.
Nelle giornate festive e prefestive chiusi i negozi presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Il mercato settimanale del sabato si svolge regolarmente.
ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA
È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva solo nell’ambito del proprio Comune.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nel Decreto del Ministro dello sport, è sospeso. È però consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.
UFFICI e SERVIZI PUBBLICI
Gli uffici comunali continuano ad essere aperti con ricevimento solo su appuntamento.
La biblioteca comunale garantisce il servizio di prestito librario su appuntamento.
CULTURA, EVENTI, CERIMONIE e RIUNIONI
Il servizio di apertura al pubblico dei musei è sospeso.
Le manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come ad esempio i cosiddetti mercatini, sono vietate.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e nel rispetto delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento.
È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza solo se non è possibile lo svolgimento a distanza e nel rispetto delle regole sull’uso dei dispositivi protezione individuale e del distanziamento interpersonale.
Ordinanza del Ministro Speranza
Sito della Regione misure coronavirus
In allegato: Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.3 dell'8 gennaio 2021
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Ordinanza n. 3 dell'8 gennaio 2021 del Presidente della Giunta Regionale | ordinanza_n._3_dell8_gennaio_2021.pdf | 175.1 KB | Scarica |
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