CORONAVIRUS: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.
MISURE VALIDE DAL 6 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2020.
Il DPCM divide le regioni in 3 zone, aggiiornamento al 29 novembre:
Zona Gialla (di consistente gravità): LAZIO, LIGURIA, MOLISE, SARDEGNA, SICILIA, VENETO.
Zona Arancione (scenario 3 di elevata gravità): BASILICATA, CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, UMBRIA.
Zona Rossa (scenario 4 di massima gravità): ABRUZZO, CAMPANIA, PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, TOSCANA, VALLE D’AOSTA.
MISURE NAZIONALI VALIDE SEMPRE E OVIUNQUE
**** COPRIFUOCO: Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE.
È FORTEMENTE RACCOMANDATO, per la restante parte della giornata, di NON SPOSTARSI, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
I Sindaci possono disporre chiusure di strade, piazze o altri luoghi per rischio assembramento.
**** MASCHERINE E PROTEZIONE INDIVIDUALE
È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e indossarli nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto dove non sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono esclusi dai predetti obblighi: chi fa attività sportiva /i bambini di età inferiore ai sei anni / i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
**** SCUOLA
Didattica a distanza al 100% nelle Scuole superiori, tranne per le attività di laboratorio o per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
Didattica in presenza per Scuola dell’infanzia, elementari e medie con obbligo di mascherina, tranne per i bambini sotto i 6 anni;
**** BAR E RISTORAZIONE
Aperti dalle 5,00 alle 18,00. Servizio con ASPORTO fino alle 22.00.
Sempre consentita l’attività di CONSEGNA A DOMICILIO.
**** NEGOZI
Chiusura dei Centri commerciali nelle giornate festive e prefestive. (Aperti i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole al loro interno);
**** BAMBINI E RAGAZZI
L'accesso ai parchi e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
**** ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale.
Sono sospese attività di palestre, piscine, centri benessere e termali.
**** CULTURA E TEMPO LIBERO
Chiusi musei, teatri, cinema, mostre, parchi archeologici e servizi al pubblico delle biblioteche e degli archivi.
**** TRASPORTI
I mezzi di trasporto pubblico possono essere utilizzati fino adì una capienza massima del 50% di quella normalmente prevista.
**** RELIGIONE
L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
**** SANITÀ E ASSISTENZA
È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
ULTERIORI MISURE E INDICAZIONI
REGIONI IN ZONA ARANCIONE
* divieto di entrata e di uscita dalla regione, sempre ad eccezione dei motivi di salute, di lavoro o di estrema necessità, giustificati con autocertificazione. Consentito lo spostamento da e verso la scuola ed il rientro verso il domicilio o la residenza;
* divieto di qualsiasi spostamento dal proprio Comune di residenza, di domicilio o di abitazione, tranne per i soliti motivi (salute, lavoro, scuola, comprovata necessità o servizi non usufruibili o non disponibili nel proprio municipio);
* chiusura di tutte le attività di ristorazione, compresi bar, gelaterie o pasticcerie, tranne per mense e catering. Consentita la consegna a domicilio.
REGIONI IN ZONA ROSSA
* divieto di entrata e di uscita dalla regione;
* divieto di spostamento all’interno della regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
* chiusura dei negozi di vendita al dettaglio, tranne alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole;
* chiusura di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Consentita la consegna a domicilio;
* sospensione di tutte le attività sportive anche all’aperto. Consentita l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone e con l’obbligo di indossare la mascherina. Consentita anche l’attività sportiva esclusivamente individuale e solo all’aperto;
* didattica a distanza nelle scuole dalla seconda media in poi. Restano, quindi, le attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia, nelle elementari e nella prima media, con obbligo di mascherina tranne per i bambini fino a 6 anni.
In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
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