Il comune di Anzola rientra in un territorio classificato a bassa sismicità. In materia sismica, dal 1 giugno 2010, trova piena attuazione la L.R. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico". Ai sensi dell'art. 9, tutti gli interventi di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati, sono soggetti a deposito ai sensi dell'art. 13 con l'esclusione degli interventi assoggettati ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.11 e gli interventi, dichiarati dal progettista, privi di rilevanza per la pubblica incolumità (come individuati nell'allegato 1 della DGR 2272/2016).
Con Delibera di C.C. n. 66/2021 sono state conferite, con esercizio nel triennio 2022/2024, le funzioni in materia sismica allo Sportello pratiche sismiche dell'Unione Reno Galliera.
Direttore Area Tecnica Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive
La documentazione deve essere inoltrata allo Sportello Unico per l'Edilizia tramite il portale Accesso Unitario (edilizia produttiva) o tramite posta elettronica certificata – PEC – (edilizia residenziale).
Il D. Lgs. 222/2016 ha sottoposto il deposito del progetto sismico al regime amministrativo della SCIA. A seguito dell’innovazione della disciplina edilizia regionale (rif. L.R. 12/2017), ed in considerazione del principio di concentrazione dei regimi amministrativi, si individuano le seguenti ipotesi di procedimento edilizio cui sia connesso il procedimento sismico:
a) deposito del progetto sismico allegato alla SCIA edilizia (SCIA unica)
b) deposito del progetto sismico allegato al PdC che non richiede la conferenza di servizi
c) deposito del progetto sismico allegato ad una SCIA o PdC che richiedono la conferenza di servizi.
In applicazione dell’art. 10, comma 3 della L.R. 19/2008 è consentito effettuare il deposito del progetto sismico dopo l’acquisizione del titolo edilizio, comunque prima di iniziare i lavori. Non è consentito, di norma, acquisire il deposito del progetto sismico prima dell’avvio del procedimento edilizio e pertanto non è ammessa la possibilità di allegare ai moduli edilizi direttamente i titoli sismici ottenuti precedentemente con procedimento autonomo.
La possibilità di acquisire, prima dell’inizio dei lavori, il solo titolo abilitativo sismico è limitata ai soli casi di interventi strutturali che costituiscano attività edilizia libera.
Il deposito deve essere effettuato dal richiedente avente titolo o da persona delegata per iscritto che inoltra la documentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).
La documentazione è quella indicata nella modulistica predisposta dalla Regione scaricabile direttamente dal sito della Regione Emilia Romagna al seguente indirizzo: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/l.r.-30-ottobre-2008-n.-19-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/modulistica-unificata-regionale-mur-1
1) Occorre corrispondere il pagamento degli importi relativi al rimborso forfettario delle spese istruttorie da versarsi al Comune di Anzola dell’Emilia nei modi stabiliti per il versamento dei diritti di segreteria e ricerca, secondo gli importi stabiliti dalla D.G.R. 1934/2018 Il pagamento dovrà essere effettuato scegliendo i servizi "TDA_Controllo Pratiche Sismiche_Uso Abitativo" e "TDA_Controllo Pratiche Sismiche_Uso Commerciale".
2) Occorre inoltre corrispondere i diritti di segreteria secondo quanto quantificato dalla delibera di Giunta Comunale n. 135/2021. Per effettuare pagamenti elettronici, consulta la pagina Pago PA
3) Ai sensi del D.P.R. 642/1972 e come precisato dall'Agenzia delle Entrate - divisione contribuenti nella Risposta 319/2019, il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture deve essere accompagnato dall'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00
La struttura tecnica procede all'esame dei progetti depositati, nonché dei lavori in corso o ultimati, per verificare l'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni.
a) deposito del progetto sismico allegato alla SCIA edilizia (SCIA unica)
Lo Sportello Unico entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione della pratica svolge il controllo formale e trasmette con immediatezza il progetto sismico depositato alla struttura tecnica competente che provvede al suo controllo, da svolgersi entro il termine perentorio di 25 giorni dalla data di efficacia della SCIA. Entro tale termine la struttura tecnica può fare richiesta di integrazioni e chiarimenti sulla documentazione progettuale ricevuta, sospendendo il termine per il controllo che riprende a decorrere, per i giorni residui, dalla data di completa presentazione della documentazione integrativa.
b) deposito del progetto sismico allegato al PdC che non richiede la conferenza di servizi
Lo Sportello Unico entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione della pratica svolge il controllo formale e trasmette con immediatezza il progetto sismico depositato alla struttura tecnica competente che provvede al suo controllo, da svolgersi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta del titolo edilizio. Entro tale termine la struttura tecnica può fare richiesta di integrazioni e chiarimenti sulla documentazione progettuale ricevuta, sospendendo il termine per il controllo che riprende a decorrere, per i giorni residui, dalla data di completa presentazione della documentazione integrativa.
c) deposito del progetto sismico allegato ad una SCIA o PdC che richiedono la conferenza di servizi
Lo Sportello Unico entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione della pratica svolge il controllo formale e indice Conferenza di Servizi semplificata, la cui durata è pari a 90 giorni. Si applica la disciplina della Conferenza di Servizi come prevista dalla L. 241/1990.
Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per 5 anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito. La validità decade a seguito dell’entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. La presentazione di varianti sostanziali ai fini sismici comporta l’acquisizione di un nuovo titolo abilitativo sismico il cui termine di validità decorre nuovamente per gli interventi effettivamente interessati dal progetto di variante, che possono riguardare in toto o in parte quelli descritti nel progetto originario oppure essere aggiuntivi a questi.
Qualora non siano intervenute varianti sostanziali al progetto e nell’esecuzione dei lavori, né innovazioni normative, può essere sufficiente presentare, entro il termine di validità del precedente titolo abilitativo (con congruo anticipo) una nuova denuncia di deposito in forma semplificata, che contenga l’asseverazione del direttore dei lavori incaricato che i lavori non sono ancora iniziati e, nel caso in cui i lavori siano in corso, l’asseverazione sulla corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto già autorizzato ed, in entrambi i casi, che il progetto già autorizzato rimane invariato ai fini strutturali e sismici.
Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 9, comma 1, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto.
Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione depositando la "relazione a strutture ultimate". Il collaudatore nei 60 giorni successivi al completamento delle strutture provvede a depositare il certificato di collaudo statico. Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 . Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori.
La relazione a strutture ultimate, e il collaudo statico e il certificato di rispondenza alle norme tecniche sulle costruzioni sono depositati presso la Struttura tecnica competente.
La documentazione è quella indicata nella modulistica predisposta dalla Regione scaricabile direttamente dal sito della Regione Emilia Romagna al seguente indirizzo: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/l.r.-30-ottobre-2008-n.-19-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/modlistica-unificata-regionale-mur-1
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