In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n.76 riguardante la:“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso devono presentare congiuntamente richiesta all’Ufficiale dello stato civile del Comune di loro scelta.
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Diritto agli alimenti: all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari
Diritti successori: il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’Ufficiale dello Stato Civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’Ufficiale dello Stato Civile.
Dopo l'approvazione del D.Lgs. 5/2017 la scelta ha solo valore simbolico e nei documenti ufficiali ciascuno continuerà ad utilizzare solo il proprio cognome originario. La scelta del cognome comune non comporta una modifica delle generalità ne che i figli minorenni degli uniiti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune. A ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Monia Pellizzari
Direttore Area Amministrativa e Innovazione.
Nel caso il procedimento amministrativo non si concluda entro il termine previsto, l'interessato può ricorrere al soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo affinché questi concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale richiesta deve essere inoltrata via mail alla pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it oppure per iscritto all'URP.
L'iter precedurale si divide in 2 fasi:
Richiesta di costituzione di un'unione civile - Processo Verbale
La richiesta di costituzione dell’unione civile avviene mediante una dichiarazione di fronte all'Ufficiale dello stato Civile di un Comune a scelta.
Nella richiesta, ciascuna parte deve dichiarare:
- il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita
- la cittadinanza
- il luogo di residenza
- l’inesistenza di eventuali impedimenti di cui all’art. 1, comma 4 della legge;
- Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale, l'ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti e ne darà comunicazione obbligatoria agli stessi e verrà concordata la data in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.
Costituzione dell'Unione civile
L’unione civile deve essere costituita entro i 180 giorni successivi al termine o alla comunicazione formale di cui sopra dell'assenza di impedimenti da parte dell'Ufficiale di Stato civile.
Le parti renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Contestualmente le parti potranno:
- rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni (in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni).
- scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio. (Dopo l'approvazione del D.Lgs. 5/2017 la scelta ha solo valore simbolico e nei documenti ufficiali ciascuno continuerà ad utilizzare solo il proprio cognome originario).
Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista:
a) per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull’istanza non sia passata in giudicato;
c) tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Il servizio è gratuito. In caso di unione civile tra due persone non residenti nel Comune di Anzola dell'Emilia, è previsto un costo di 150 euro per l'utilizzo della Sala Consiliare, da corrispondere mediante bollettino IUV Pago PA intestato al Comune di Anzola dell'Emilia, che verrà inviato dal Servizio competente.
Dall'11 febbraio 2017 anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso è possibile presentare l’istanza di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica.
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Dichiarazione di costituzione dell'unione civile | f13475d03c4f4cbd4ebb6152bd8f1d2d.pdf | 62.22 KB | Scarica |
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Anagrafe, stato civile, elettorale, diritti e documenti