Misure in vigore relativamente all'obbligo (e alle eventuali esenzioni) di possedere un GREEN PASS valido e alla necessità di controllarne, da parte di chi vi è tenuto, il rispetto anche in considerazione di “un progressivo e costante peggioramento della situazione epidemiologica in Italia (conferenza stampa del 24.11.2021 di Mario Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri).
In PREVISIONE DELLE NUOVE MISURE che - dal 6 dicembre al 15 gennaio prossimo - regoleranno spostamenti, trasporti e accessi ai luoghi dipendenti dal possesso o meno della CERTIFICAZIONE VERDE, ricordiamo che il GREEN PASS è già attualmente necessario per determinate attività o comportamenti.
Sulla base delle indicazioni emerse dalla riunione del CdM è prevista una intensificazione delle attività di controllo da parte delle forze dell’ordine.
Ricordiamo anche che è responsabilità personale e sociale avere una certificazione valida e metterla a disposizione di chi deve verificarne la validità, e che è altrettanto forte la responsabilità personale e sociale di chi deve controllarne la validità anche se questo configge con il proprio orientamento o il proprio interesse.
INDICAZIONI GENERALI GREEEN PASS
L’utilizzo della Certificazione verde COVID-19 è ESTESO a tutto il mondo del LAVORO PUBBLICO E PRIVATO.
Il decreto legge del 16 settembre 2021. Tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto ad essere in possesso della CERTIFICAZIONE VERDE Covid 19.
Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
L’OBBLIGO E’ ESTESO AI SOGGETTI, ANCHE ESTERNI, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni; - sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro; - il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 è RICHIESTA per:
PARTECIPARE alle FESTE PER CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE
ACCEDERE da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far VISITA A PAZIENTI, non affetti da COVID-19, in RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socioassistenziali; - permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di aspetto di reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici
SPOSTARSI IN ENTRATA ED USCITA da territori eventualmente classificati in "zona rossa" o "zona arancione"
ACCEDERE AI SEGUENTI SERVIZI E ATTIVITA’
• SERVIZI DI RISTORAZIONE svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo;
• SPETTACOLI aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
• MUSEI, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
• PISCINE, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive;
• SAGRE E FIERE, CONVEGNI e congressi;
• PARCHI TEMATICI e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
• CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
• SALE GIOCO, sale scommesse, sale bingo e casinò;
• DISCOTECHE, sale da ballo, locali assimilati;
• CONCORSI pubblici.
PER UTILIZZARE I SEGUENTI MEZZI DI TRASPORTO:
• AEREI;
• NAVI e traghetti per servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
• TRENI impiegati nei servizi di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
• AUTOBUS per servizi di trasporto di persone su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti e autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
• FUNIVIE, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.
PER ACCEDERE A SCUOLE E UNIVERSITA’:
• questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, a chi frequenta i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
L’obbligo riguarda il PERSONALE SCOLASTICO e chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
• il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo di Green pass per l’accesso a scuole e università resta in vigore - per ora - fino al 31 dicembre 2021.
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
ESENZIONI
Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:
BAMBINI SOTTO ai 12 anni, esclusi, attualmente, per età dalla campagna vaccinale;- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale;
- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata;
PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI:
RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE
Il consumo di prodotti al banco o all’aperto è consentito a tutti i clienti. Il servizio e il consumo al tavolo al chiuso è invece consentito solo ai clienti dotati di una certificazione verde valida o a quelli che ne siano esenti.
È CONSENTITA SENZA RESTRIZIONI la vendita di cibi e bevande da ASPORTO. Possono entrare in tali locali anche i clienti sprovvisti di certificazione verde valida, per il solo tempo necessario all’acquisto e al ritiro dei prodotti.
I BAMBINI sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde COVID-19 per ACCEDERE alle ATTIVITA’ E SERVIZI per i quali è invece necessario il “Green pass”, compreso l’accesso ai ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.
VIAGGI ALL’ESTERO E IN ITALIA:
ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.
Per i VIAGGI ALL’ESTERO, i LIMITI sono DECISI DAI SINGOLI PAESI e possono variare in base alla situazione epidemiologica. Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.
LAVORO
Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.
ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI
L’accesso a SAGRE E FIERE anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione.
In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
Le percentuali di capienza previste per gli eventi e le competizioni sportive sono riferite alla capienza massima autorizzabile prima dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
SPOSTAMENTI
Si può usare l’AUTOMOBILE anche con persone non conviventi purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la PRESENZA DI UN SOLO GUIDATORE nella parte anteriore della vettura e di DUE PASSEGGERI AL MASSIMO per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.
È previsto il “DIVIETO ASSOLUTO” di uscire di casa per chi è sottoposto alla MISURA DELL’ISOLAMENTO, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
Le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità.
MASCHERINE (dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
Su tutto il territorio nazionale, è obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. La mascherina deve essere OBBLIGATORIAMENTE indossata in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus), tranne quando si è in presenza soltanto di persone conviventi.
Deve inoltre essere obbligatoriamente indossata all’aperto:- in tutte le situazioni in cui NON POSSA ESSERE garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti o affollamenti (per esempio quando si è in coda o ci si trova in un mercato o in una fiera);
- negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie; in presenza di persone delle quali si conosca una alterata funzionalità del sistema immunitario.
- L’obbligo non è comunque previsto per:,
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
NON E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA, SIA ALL’APERTO CHE AL CHIUSO:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
Possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.
Ove l’attività professionale comporti un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.
ESEMPI E CASI PARTICOLARI
I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il Green pass?
No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l’esibizione del Green pass.
Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un’azienda la suo interno?
Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.
Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il Green pass? Sì.
Chi lavora sempre in smart working deve avere il Green pass? No, perché il Green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di Green pass.
Visto l’obbligo del Green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento? No, il Green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green pass? No, a condizione che i controlli siano stati effettuati
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