L'Ordinanza firmata del Ministero della salute l'11 giugno 2021 assegna l'Emilia-Romagna alla zona bianca da lunedì 14 giugno 2021.
SPOSTAMENTI:
senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento;
verso altre località della zona bianca senza limiti di orario;
verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
RISTORAZIONE, BAR, ASPORTO:
In zona bianca i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande sia all'aperto che al chiuso, senza limiti orari legati agli spostamenti.
Fino al 21 giugno il consumo al tavolo al chiuso è consentito ad un massimo di 6 persone per tavolo, salvo che siano tutte conviventi (Ordinanza del Ministro della salute del 4 giugno 2021).
Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
COMMERCIO:
Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
CERIMONIE E FESTE:
Sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi.
Le cerimonie si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
PARCHI GIOCHI, GIARDINI, AREE GIOCO BAMBINI:
Sono consentite le attività delle sale giochi, dei parchi tematici e di divertimento.Tutte le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
SPETTACOLI, TEATRO, CINEMA, EVENTI SPORTIVI:
Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
CONVEGNI E CONGRESSI:
Dal 1° luglio 2021 sono consentiti i convegni e i congressi.
Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
FIERE E SAGRE:
Dal 15 giugno 2021 è consentito lo svolgimento in presenza di fiere.
Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
MUSEI, MOSTRE BIBLIOTECHE:
Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
CENTRI SOCIALI E CULTURALI:
Sono consentite le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Le attività si svolgono secondo le disposizioni contenute nelle nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
DISCOTECHE:
È vietato ballare in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, lidi, stabilimenti balneari, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico.
MASCHERINE:
È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
COSTITUISONO LA CERTIFICAZIONE VERDE:
certificato comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità 9 mesi;
certificato comprovante l'avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
certificato comprovante lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi);
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2 (validità 48 ore);
PER TUTTE LE ALTRE ATTIVITA: consultare le nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali (29 maggio 2021).
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Nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali del 29 maggio 2021) | nuovelineeguida_riaperture.pdf | 585.71 KB | Scarica |
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