ABOLITA DAL 2020
La Legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.160) ha attuato l’unificazione IMU – Tasi, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU (commi 738-783) definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente.
IN VIGORE FINO ALL'ANNO 2019
La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha istituito una nuova imposta denominata IUC (Imposta Unica Comunale), sulla quale sono state ridisegnate le principali entrate tributarie comunali.
La nuova imposta è basata su due presupposti impositivi:
La TASI (Tributo sui servizi indivisibili) è introdotta dal 1° gennaio 2014 a copertura dei costi relativi ai servizi offerti all'intera collettività non coperti da alcun tributo o tariffa, quali ad esempio servizio biblioteca, pubblica illuminazione, viabilità e circolazione stradale, servizio urbanistica e gestione del territorio, tutela dell'ambiente.
Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
ANNO 2019
Per l'anno 2019 con Deliberazione n. 62 del 20/12/2018 sono state confermate le aliquote e detrazioni applicate nel 2018:
- ESCLUSIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE;
- UNICA ALIQUOTA PARI ALLO 0,0 (zero) PER MILLE PER TUTTE LE FATTISPECIE IMPONIBILI
ANNO 2016 - 2017 - 2018:
- ESCLUSIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE;
- UNICA ALIQUOTA PARI ALLO 0,0 (zero) PER MILLE PER TUTTE LE FATTISPECIE IMPONIBILI
ANNO 2014 - 2015:
aliquota TASI pari a 3,3 per mille per le unità immobiliari e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale e assimilate ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
aliquota TASI pari a 3,3 per mille, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
aliquota TASI pari a 0 (zero) per mille, per tutte le altre fattispecie imponibili TASI.
Detrazioni applicate negli anni 2014 e 2015 per l'abitazione principale e assimilate:
alle unità abitative adibite ad abitazione principale è riconosciuta una detrazione rapportata alla fascia di rendita catastale corrispondente che risulta dalla somma delle rendite catastali dell’abitazione principale e delle pertinenze da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi che ne hanno diritto; è prevista inoltre un’ulteriore detrazione di € 30,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, fiscalmente a carico, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale o assimilata.
In caso di nucleo familiare avente un figlio disabile grave, a carico fiscale, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparata, non inserito in struttura residenziale e con i requisiti previsti dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 è prevista, oltre alla detrazione applicata alla rendita, un’unica detrazione di € 250,00, comprensiva delle detrazioni di € 30,00 spettanti ai figli;
Per figlio "fiscalmente a carico" s'intende il figlio del soggetto passivo, che possiede un reddito complessivo (lavoro subordinato, lavoro occasionale o stagionale, borse di studio e/o qualsiasi altro reddito) non superiore a 2.840,51 euro.
Si precisa pertanto che, se rispettate tali condizioni, la detrazione spetta comunque al soggetto passivo, indipendentemente da chi sostiene il carico fiscale del figlio.
L'applicazione della TASI è stata prevista sostanzialmente per gli immobili esonerati dal pagamento dell'IMU, come fattore correttivo e redistributivo del carico tributario.
FUNZIONARIO RESPONSABILE
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 03/11/2016 è stato designato il Funzionario Responsabile delle imposte ICI, IMU, TASI nella persona di: DOTT. PASQUALINO RICOTTA.
Annalisa Tedeschi
Per informazioni rivolgersi a:
UFFICIO TRIBUTI
tel 051/6502143-148-179
L. n. 147/2013 art. 1 commi da 669 a 705
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