L'addizionale comunale all'Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa e solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute.
Relativamente ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, sarà determinato un acconto, pari al 30% dell'addizionale dovuta, trattenuto dai datori di lavoro in nove rate mensili a partire dal mese di Marzo. Il saldo sarà determinato in sede di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in undici rate a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo.
Per conoscere le aliquote applicabili in tutti i comuni è possibile consultare l'elenco generale sul sito del Ministero delle Finanze.
ANNO 2022
Con Deliberazione di C.C. n. 11 del 28.02.2022 è stata confermata per l'anno 2022 l'aliquota unica nella misura dello 0,80 per cento e la soglia di esenzione fissata a € 13.000,00.
ANNO 2021
Con Deliberazione di C.C. n. 12 del 29.03.2021 è stata confermata per l'anno 2021 l'aliquota unica nella misura dello 0,80 per cento e la soglia di esenzione fissata a € 13.000,00.
ANNO 2020
Con Deliberazione di C.C. n. 75 del 23.12.2019 è stata confermata per l'anno 2020 l'aliquota unica nella misura dello 0,80 per cento e la soglia di esenzione fissata a € 13.000,00.
ANNO 2019
Con Deliberazione di C.C. n. 60 del 20.12.2018 è stata confermata per l'anno 2019 l'aliquota unica nella misura dello 0,80 per cento e la soglia di esenzione fissata a € 13.000,00.
ANNO 2018
Con Deliberazione di C.C. n. 96 del 20.12.2017 è stata confermata per l'anno 2018 l'aliquota unica nella misura dello 0,80 per cento e la soglia di esenzione fissata a € 13.000,00.
ANNO 2017
Con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.02.2017 è stato modificato l'art. 3 del regolamento che disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef; in particolare è stata aumentata la soglia di esenzione da 12.000,00 a 13.000,00.
Con la stessa deliberazione è stata confermata per l'anno 2017 l'aliquota unica nella misura dello 0,80 per cento.
ANNO 2016
Con Deliberazione di C.C. n. 21 del 22.03.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018, è stata confermata per l'anno 2016 l'aliquota unica nella misura dello 0,80 per cento e la soglia di esenzione per i redditi non superiori a Euro 12.000,00, approvate con Deliberazione regolamentare di C.C. n. 47 del 30.07.2014.
ANNO 2015
Con Deliberazione di C.C. n. 54 del 28.07.2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, è stata confermata per l'anno 2015 l'aliquota unica nella misura dello 0,80 per cento e la soglia di esenzione per i redditi non superiori a Euro 12.000,00, applicate nell'anno 2014.
ANNO 2014
Per l'anno 2014 è stata deliberata un’unica aliquota nella misura dello 0,80 per cento. E' confermata la soglia di esenzione per i redditi non superiori a Euro 12.000,00
Dal 2013 è stata inserita la soglia di esenzione ed in particolare l'addizionale Irpef non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, non supera l’importo di Euro 12.000,00. Se il reddito complessivo supera tale soglia di esenzione l’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui sopra, al reddito imponibile complessivo. Tale soglia di esenzione è stata confermata anche per l'anno 2014.
ANNO 2013
Scaglioni di reddito complessivo | Aliquota addizionale comunale IRPEF |
Fino a € 15.000 | 0,50 |
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 | 0,60 |
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000 | 0,75 |
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000 | 0,78 |
Oltre € 75.000 | 0,80 |
Le aliquote sopra riportate per l'anno 2013 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti.
Annalisa Tedeschi
Per informazioni:
D. Lgs. 28/09/1998 n. 360
L. 27/12/2006 n. 296 art. 1 c. 142-143-144 (Legge Finanziaria 2007)
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Deliberazione di modifica addizionale irpef 2017 |
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Deliberazione di conferma aliquota e soglia di esenzione addizionale irpef 2022 |
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deliberazione di conferma aliquota e soglia di esenzione addizionale irpef 2021 |
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