Salta al contenuto principale

Regione Emilia Romagna | Città Metropolitana di Bologna

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Menu principale
  • Guida ai Servizi
    • Ambiente e animali
    • Anagrafe, stato civile, elettorale, diritti e documenti
    • Assistenza e salute
    • Cultura, sport e tempo libero
    • Edilizia e sostegno per la casa
    • Imprese e commercio
    • Infanzia e scuola
    • Lavoro e formazione
    • Modulistica on line
      • Ambiente e animali
      • Anagrafe, stato civile, elettorale, diritti e documenti
      • Assistenza e salute
      • Cultura, sport e tempo libero
      • Edilizia e sostegno per la casa
      • Imprese e commercio
      • Infanzia e scuola
      • Tasse e tributi
      • Territorio e sicurezza
      • Trasporti e viabilità
    • Servizi online
      • ANAGRAFE, CERTIFICATI (Accesso con credenziali SPID e Federa )
      • CALCOLO IMU
      • Iscrizione Forum Giovani
      • SERVIZI SCOLASTICI (Accesso con credenziali SPID e Federa)
    • Tasse, tributi e pagamenti
    • Territorio e sicurezza
    • Trasporti e viabilità
  • L'Amministrazione
    • Adesioni ad Enti e Associazioni
    • Atti deliberativi
      • Consiglio
      • Giunta
    • Atti deliberativi pubblicati fino al 30/6/2012
      • Consiglio
      • Giunta
    • Bandi di gara
      • Forniture
      • Lavori
      • Servizi
    • Consulte Territoriali
    • Il Consiglio Comunale
      • Commissioni Consigliari
      • Composizione del Consiglio Comunale
      • I lavori del Consiglio
    • Il sindaco Veronesi
    • Informazioni sul Comune
    • La Giunta comunale
    • Le sedute del Consiglio comunale in streaming
      • Archivio
    • Statuto e Regolamenti comunali
    • ToB! Bilancio partecipativo
  • La Città
    • Associazionismo e volontariato
      • Associazioni iscritte all'Albo
    • Informazioni statistiche
    • Luoghi di culto
    • Numeri Utili
      • ANIMALI
      • CAF E PATRONATI
      • FARMACIE
      • NUMERI DI PUBBLICA UTILITA'
      • SANITA'
      • SCUOLE
      • SICUREZZA
      • TEMPO LIBERO
      • TRASPORTI
    • Scuole
    • Sport
    • Storia locale
    • Trasporti
    • Turismo e ospitalità
      • Agriturismo
      • Alberghi
      • Bar, pasticcerie e gelaterie
      • Bed & Breakfast
      • Ristoranti, trattorie, pizzerie e pub
  • Scadenze
  • Vivi Anzola
    • Anzolanotizie
      • Anno 2021
      • Anno 2020
      • Anno 2019
      • Anno 2018
      • Anno 2017
      • Anno 2016
      • Anno 2015
      • Anno 2014
      • Anno 2013
      • Anno 2012
      • Anno 2011
      • Anno 2010
      • Anno 2009
      • Anno 2008
      • Anno 2007
      • Anno 2006
      • Anno 2005
      • Anno 2004
      • Anno 2003
    • vivianzolaemilia
      • Anno 2015
      • Anno 2016
      • Anno 2017
      • Anno 2018
      • Anno 2019
      • Anno 2020
      • Anno 2021
    • Sistema di identità visiva
    • Comunicati Stampa
      • Anno 2014
      • Anno 2015
      • Anno 2016
      • Anno 2017
      • Anno 2018
      • Anno 2019
      • Anno 2020
      • Anno 2021
    • Archivio avvisi e comunicazioni
    • Archivio eventi
    • Newsletter
      • Newsletter Anzola Cultura da ottobre 2011 in poi
      • Newsletter fino a settembre 2011
Comune di Anzola dell'Emilia
Comune di Anzola dell'Emilia
Facebook Youtube Flickr
  • Guida ai Servizi
    • Ambiente e animali
    • Anagrafe, stato civile, elettorale, diritti e documenti
    • Assistenza e salute
    • Cultura, sport e tempo libero
    • Edilizia e sostegno per la casa
    • Imprese e commercio
    • Infanzia e scuola
    • Lavoro e formazione
    • Modulistica on line
    • Servizi online
    • Tasse, tributi e pagamenti
    • Territorio e sicurezza
    • Trasporti e viabilità
  • L'Amministrazione
    • Adesioni ad Enti e Associazioni
    • Atti deliberativi
    • Atti deliberativi pubblicati fino al 30/6/2012
    • Bandi di gara
    • Consulte Territoriali
    • Il Consiglio Comunale
    • Il sindaco Veronesi
    • Informazioni sul Comune
    • La Giunta comunale
    • Le sedute del Consiglio comunale in streaming
    • Statuto e Regolamenti comunali
    • ToB! Bilancio partecipativo
  • La Città
    • Associazionismo e volontariato
    • Informazioni statistiche
    • Luoghi di culto
    • Numeri Utili
    • Scuole
    • Sport
    • Storia locale
    • Trasporti
    • Turismo e ospitalità
  • Scadenze
  • Vivi Anzola
    • Anzolanotizie
    • vivianzolaemilia
    • Sistema di identità visiva
    • Comunicati Stampa
    • Archivio avvisi e comunicazioni
    • Archivio eventi
    • Newsletter
Immagine aggiornamento Nuovo Coronavirus
Avvisi e comunicazioni"Nuovo Coronavirus" Covid 19 Tutte le misure
19 Gennaio 2021 - 12:09:18

"Nuovo Coronavirus" Covid 19 Tutte le misure

“Nuovo Coronavirus”: Emilia Romagna in Zona Arancione. Le novità del Decreto Legge e del DPCM del 14 gennaio 2021.

• Divieto di spostamento tra regioni dal 16 gennaio al 5 febbraio per tutto il territorio nazionale

• Visite a amici e parenti consentite dalle 5 alle 22, verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno, per max 2 persone (+ figli minori di 14 anni)

• Per i bar (e simili) possibilità di asporto fino alle ore 18. per i ristoranti fio alle ore 22.00. sempre consentita la consegna a domicilio

• Musei aperti dal lunedì al venerdì

• Biblioteche aperte con prestito e restituzione libri su prenotazione

• Scuole superiori attività in presenza dal 18 gennaio da un minimo del 50% a un massimo del 75% degli studenti

• Le regioni che presentano rischio basso (zona gialla) e contagi inferiori a 50 casi per 100.000 unità per 3 settimane potranno diventare “zona bianca” in cui limiti a spostamenti e attività saranno ridotti.

Il Decreto-Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e il DPCM del 14 gennaio 2021 sintesi delle misure valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.

Il decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 proroga al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza nazionale e conferma fino al 15 febbraio 2021 il divieto di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5. 

Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 

visite a parenti e amici: è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno dello stesso Comune, in zona arancione e in zona rossa. 

Spostamenti: in zona arancione o rossa sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per una distanza non superiore a 30 chilometri. Sono vietati gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

ZONA BIANCA: Istituita una zona “bianca”, per le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. 

L’Emilia Romagna è in Zona Arancione (Ordinanza del Ministero della Salute del 15 gennaio).

ALTRE MISURE VALIDE DAL 16 GENNAIO AL 5 MARZO

Stop all’asporto per i bar dopo le 18, i musei riaprono solo nei giorni feriali. Gli impianti sciistici resteranno chiusi come palestre e piscine. Il rientro a scuola per gli studenti delle superiori (tranne quelli in zona rossa) è previsto per lunedì 18 gennaio al 50 o 75 per cento.


Resta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto se non è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento da persone non conviventi.
Sono esonerati:
a) le persone che stanno svolgendo attività sportiva; 
b) i bambini di età inferiore ai sei anni; 
c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti versino nella stessa incompatibilità. 
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Scuola 
• Superiori: dal 18 gennaio 2021, rientro in classe per almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 
• Infanzia, elementari e medie: l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

Attività commerciali 
• APERTE le attività al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
• nelle giornate FESTIVE E PREFESTIVE sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie 
• consentito l’asporto, con divieto di consumo nelle adiacenze, fino alle 18:00 per i bar (codici ATECO 56.3 e 47.25 ) e fino alle 22 per i ristoranti; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Trasporto 
• a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Impianti sciistici 
• sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Sport, palestre, piscine 
• è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
• SOSPESE le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Teatri, cinema, spettacoli 
• SOSPESI gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Musei, Biblioteche 
• il servizio di apertura al pubblico dei MUSEI e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Sale da ballo, discoteche e feste 
• restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

  Convegni e congressi 
• SOSPESI i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Luoghi di culto e funzioni religiose 
• l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; 
• le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Sale giochi 
• sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

In allegato: Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021

Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021

PER APPROFONDIRE FAQ del Governo

 

“Nuovo Coronavirus”:  EMILIA-ROMAGNA. ZONA ARANCIONE.

Da Lunedì 11 gennaio torna in vigore la classificazione delle regioni in base al rischio epidemiologico e all’andamento dei contagi, in zone ROSSA, ARACIONE o GIALLA.

L’Emilia-Romagna sulla base di questo indicatori è stata classificata  ZONA ARANCIONE.

Riepiloghiamo le principali misure a cui tutti dobbiamo attenerci.

TUTELA PERSONALE

OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA, anche all’aperto se non è garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

L’obbligo non è previsto per: bambini sotto i 6 anni di età; persone che, per invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Non è obbligatorio indossare la mascherina mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO

OBBLIGO DI MANTENERE UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO (2 metri in caso di attività sportiva).

LAVARE E/O IGIENIZZARE FREQUENTEMENTE LE MANI e SANIFICARE LE SUPERFICI DI CONTATTO COMUNE (nei luoghi di lavoro e nei locali adibiti al commercio).

Chi ha la febbre superiore 37,5°, chi è sottoposto a isolamento fiduciario o a misure di quarantena non può uscire dal proprio alloggio.

SPOSTAMENTI

Dalle 5 alle 22 ci si può muovere liberamente all’interno del proprio territorio comunale. Per spostarsi in altri comuni e dalle 22 alle 5, durante l’orario di coprifuoco, dentro il proprio comune, ci si potrà muovere solo per motivi consentiti (lavoro, necessità o salute), mediante autodichiarazione.

ISTRUZIONE

Nelle scuole superiori a ripresa dell’attività didattica in presenza è rinviata al 25 gennaio (Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 3 dell'8 gennaio 2021).

Materne, elementari e medie svolgono l’attività in presenza.

RISTORAZIONE

Ristoranti e altre attività di ristorazione sono APERTI PER LA VENDITA DA ASPORTO, dalle 5 alle 22, E PER LA CONSEGNA A DOMICILIO, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

COMMERCIO

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili, quindi i negozi sono normalmente aperti.

Nelle giornate festive e prefestive chiusi i negozi presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Il mercato settimanale del sabato si svolge regolarmente.

ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA

È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva solo nell’ambito del proprio Comune.

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nel Decreto del Ministro dello sport, è sospeso. È però consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

UFFICI e SERVIZI PUBBLICI

Gli uffici comunali continuano ad essere aperti con ricevimento solo su appuntamento.

La biblioteca comunale garantisce il servizio di prestito librario su appuntamento.

CULTURA, EVENTI, CERIMONIE e RIUNIONI

Il servizio di apertura al pubblico dei musei è sospeso.

Le manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come ad esempio i cosiddetti mercatini, sono vietate.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e nel rispetto delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento.

È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza solo se non è possibile lo svolgimento a distanza e nel rispetto delle regole sull’uso dei dispositivi protezione individuale e del distanziamento interpersonale.

Ordinanza del Ministro Speranza

FAQ del Governo   

 

“Nuovo Coronavirus”: Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 2 n. 3 dell’8 gennaio 2021.

Con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 dell’8 gennaio 2021, vengono prorogate fino al termine dello stato di emergenza sanitaria le limitazioni alla circolazione dei veicoli euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5.

L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 dell’8 gennaio 2021, ordina che su tutto il territorio regionale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino la sola didattica a distanza per tutti gli studenti, ferma restando la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Le disposizioni dell’Ordinanza si applicano dall’11 gennaio 2021 al 23 gennaio 2021.

In allegato: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.2 dell’8 gennaio 2021

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.3 dell’8 gennaio 2021

 

“Nuovo Coronavirus”: Decreto Legge n.1  del 5 gennaio  in vigore dal 7 al 15 gennaio 2021. E' stato approvato un decreto-legge che introduce le principali misure in vigore dal prossimo 7 gennaio e fino al 15 gennaio.

Divieto di circolare tra regioni o province autonome, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “ZONA ARANCIONE”. Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Nei territori inseriti nella “ZONA ROSSA”, è possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, sarà a partire dal prossimo 11 gennaio.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze. Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.

Per informazioni, Sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

“Nuovo Coronavirus”: Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, nuove restrizioni anti Covid durante le festività DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 2021. Il nuovo decreto legge del Governo contiene le disposizioni di emergenza per le giornate che vanno dal 21 dicembre al 6 gennaio. Con il nuovo Decreto Legge L’Italia sarà in Zona Rossa per dieci giorni e quattro giorni in Zona Arancione.

LE DISPOSIZIONI 21 DICEMBRE - 6 GENNAIO

OBBLIGATORIA la mascherina al chiuso e all’aperto in presenza dio altre persone.

OBBLIGATORIO il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone.

Tra il 21 dicembre e il 6 gennaio è VIETATO OGNI SPOSTAMENTO TRA LE REGIONI.

Rimane anche il DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA LE ORE 22 E LE 5.

21-22-23 dicembre:

SPOSTAMENTI: Ci si può spostare tra comuni rimanendo nella propria regione.

COMMERCIO: Negozi aperti fino alle ore 21

RISTORAZIONE: Ristoranti e bar aperti fino alle ore 18. Consentito l’ASPORTO fino alle 22. CONSEGNA A DOMICILIO sempre.

24-25-26-27-31 dicembre, 1-2-3-5-6 gennaio TUTTA ITALIA È ZONA ROSSA:

SPOSTAMENTI: Si può uscire dalla propria residenza solo per lavoro, emergenze sanitarie, necessità (è compresa l’assistenza a anziani e l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità).

VISITE, PRANZI: Si possono RICEVERE 2 PERSONE, non importa se parenti o amici (figli minori di 14 anni degli ospiti e disabili non autosufficienti non rientrano nel conto). Gli spostamenti verso le abitazioni private sono consentiti una sola volta al giorno, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione.

SPORT E TEMPO LIBERO: Consentita attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva in forma individuale.

COMMERCIO: APERTI Negozi alimentari, beni prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, parrucchieri e barbieri, lavanderie. CHIUSI gli altri.

RISTORAZIONE: Consentito l’ASPORTO fino alle 22. CONSEGNA A DOMICILIO sempre.

28-29-30 dicembre, 4 gennaio TUTTA ITALIA È ZONA ARANCIONE:

SPOSTAMENTI: Ci si può spostare all’interno del proprio comune senza bisogno di giustificazione, fuori comune solo per lavoro, emergenze sanitarie, necessità. Chi abita in un comune con meno di 5mila persone può spostarsi in altro comune fino a 30km di distanza ma NON nel capoluogo di provincia.

COMMERCIO: Negozi: aperti fino alle ore 21

RISTORAZIONE: Consentito l’ASPORTO fino alle 22. CONSEGNA A DOMICILIO sempre.

In allegato: Decreto Legge n.172 del 18 dicembre 2020

Autodichiarazione

Slide del Governo

Per approfondimenti: SITO del Governo (in aggiornamento costante)

 

“Nuovo Coronavirus”: per avere le risposte alle domande più frequenti in tema di Covid 19: Link alla pagina del sito dell'Azienda USL.

Domande e risposte sul Covid 19 Azienda USL

 

“Nuovo Coronavirus”: Emilia Romagna in Zona GIALLA.

lIlministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato tre nuove Ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia che si è tenuta il 4 dicembre. Le Ordinanze saranno in vigore da domenica 6 dicembre. La Regione Emilia Romagna torna in zona GIALLA.

Di seguito la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 6 dicembre sarà:

Area/Zona GIALLA: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto 

Area/Zona ARANCIONE: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta

Area/Zona ROSSA: Abruzzo

REGOLE PRINCIPALI DA RISPETTARE: in zona gialla è consentito spostarsi dalla 5 alle 22 senza dover giustificare gli spostamenti. Confermato il divieto dalle 22 alle 5 del giorno successivo, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (per le quali occorre l’autodichiarazione prevista).

DIDATTICA A DISTANZA al 100% per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado – il ritorno delle LEZIONI IN PRESENZA, al 75%, è previsto nel Dpcm dal 7 gennaio - e Università;

BAR E RISTORANTI, pub, gelaterie e pasticcerie servizi di ristorazione, – aperti dalle 5 alle 18, con l’asporto consentito fino alle 22.

NELLE GIORNATE FESTIVE E PREFESTIVE SONO CHIUSI gli esercizi commerciali all’interno dei CENTRI COMMERCIALI e dei mercati, sempre in base al Decreto governativo, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari e punti vendita di generi alimentari, tabacchi e edicole

RESTANO SOSPESI gli spettacoli e le mostre aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, musei; sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, STOP alle attività di palestre e centri benessere;

SMART WORKING per le attività lavorative e professionali, sia nel privato sia nel pubblico impiego;

MASCHERINA: obbligo di indossarla al chiuso (escluso abitazioni private) e all'aperto a eccezione dei casi in cui, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Esonerati dall’obbligo di mascherina: chi sta svolgendo attività sportiva; bambini sotto i 6 anni e soggetti con patologie o disabilità.

LE NORME VANNO INTEGRATE CON LE MISURE DEL NUOVO DPCM del 3 dicembre, il così detto decreto “Natale”: misure specifiche per le vacanze natalizie, valide sull’intero territorio nazionale, oltre a una forte raccomandazione a non invitare nelle proprie case persone non conviventi per pranzi, cene e altre attività conviviali.

SPOSTAMENTI: dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, spostarsi tra regioni e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1^ gennaio 2021, è vietato anche ogni spostamento tra comuni, anche nelle zone GIALLE, fatti salvi motivi di lavoro, o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case in altra regione e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1^ gennaio 2021, anche di quelle in altro comune.

VIETATI GLI SPOSTAMENTI dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1^ gennaio 2021, a parte quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute.

QUARANTENA PER CHI ARRIVA O RIENTRA DALL’ESTERO: dal 21 dicembre al 6 gennaio chi arriva o rientra dall’estero dovrà presentare al momento dell’imbarco l’attestazione di test molecolare o antigenico con esito negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, o sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.

IMPIANTI SCIISTICI restano chiusi fino al 7 gennaio 2021, potranno essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

BIBLIOTECHE E ARCHIVI: consentita l’offerta di servizi su prenotazione.


CONVEGNI, CONVEGNI, EVENTI solo con modalità a distanza.

TRASPORTI PUBBLICI: a bordo dei mezzi pubblici è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

CASHBACK:
dall’ 8 fino al 31 dicembre si effettuerà un rimborso del 10%  fino a un MASSIMO DI 150 EURO per gli acquisti effettuati con Bancomat, Carta di credito e sistemi di pagamento contactless. Per sostenere il commercio LOCALE e di VICINATO, ha valore su ogni acquisto (anche alimentari e medicinali). Tale misura NON VALE PER GLI ACQUISTI ONLINE. il rimborso vale per ogni carta utilizzata e quindi può essere CUMULATIVO per i membri di un NUCLEO FAMIGLIARE.

Per approfondire le Ordinanze

"Nuovo Coronavirus": Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020.

Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM del 3 dicembre (atto e allegati nel sito del governo) contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in vigore dal 4 dicembre 2020, illustrate in conferenza stampa.

L'obiettivo è ridurre le occasioni di assembramento per le festività natalizie, che gli esperti ritengono ad alto rischio di contagio.


Sintesi delle principali misure.
Si conferma il sistema delle 3 aree di rischio, con ulteriori restrizioni nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio: sono infatti vietati gli spostamenti tra Regioni anche per raggiungere le seconde case anche le raggiungere le seconde case salve comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.


Il 25, il 26 dicembre e il 1 gennaio sono anche VIETATI gli spostamenti tra i Comuni anche in zona GIALLA.

Resta il divieto di uscita notturna, in tutto il territorio nazionale, dalle ore 22 alle 5 con estensione, nella notte di San Silvestro, il 31 dicembre , dalle 22 fino alle 7 del mattino.

Viene CONSENTITO spostarsi per motivi di lavoro, salute o necessità come l'assistenza a persone non autosufficienti, per raggiungere la propria RESIDENZA, domicilio la casa in cui si abita con continuità o periodicità.

Prevista la QUARANTENA OBBLIGTORIA per chi rientra dall'estero (tra il 21 dicembre e il 6 gennaio) e per chi arriva in Italia.

Gli impianti sciistici resteranno CHIUSI fino al 6 gennaio.

Dal 7 gennaio sii dispone il RITORNO in classe “Didattica in presenza” al 75% per gli studenti delle superiori.


BAR E RISTORANTI:
in zona GIALLA aperti dalle 5 alle 18 anche nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1° gennaio 2021. Ogni tavolo potrà ospitare massimo 4 persone. Dopo le 18 è VIETATO consumare cibi o bevande nei locali o per strada.
In zona ARANCIONE o ROSSA posso restare aperti dalle 5 alle 22 per l'asporto.

La CONSEGNA A DOMICILIO è sempre CONSENTITA.

PRANZI, CENE e VEGLIONI in casa, con famigliari, parenti e amici. Non possono essere posti DIVIETI ma viene fortemente raccomandato di non ricevere a casa persone non conviventi È una cautela necessaria.


ALBERGHI:
sono APERTI in tutta Italia con il DIVIETO IL 31 dicembre di organizzare VEGLIONI e feste.

Dalle ore 18 del 31 dicembre e fino alle ore 7 del 1 gennaio, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive viene consentita solo con servizio in camera.


NEGOZI:
dal 4 dicembre AL 6 gennaio i negozi potranno restare APERTI fino alle 21, a eccezione delle zone rosse.
Dal 4 dicembre al 15 gennaio nei FESTIVI e PREFESTIVI nei CENTRI COMMERCIALI sono aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole, sanitari e vivai.

TRASPORTI PUBBLICI: a bordo dei mezzi pubblici è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.


RESTANO CHIUSI: cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, musei, mostre.


BIBLIOTECHE E ARCHIVI: consentita l’offerta di servizi su prenotazione.


PALESTRE, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali: sospese le attività tranne che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.


CONVEGNI, congressi e altri EVENTI solo con modalità a distanza.

MASCHERINA: obbligo di indossarla al chiuso (escluso abitazioni private) e all'aperto a eccezione dei casi in cui, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Esonerati dall’obbligo di mascherina: chi sta svolgendo attività sportiva; bambini sotto i 6 anni e soggetti con patologie o disabilità.

CASHBACK:
dall’ 8 fino al 31 dicembre si effettuerà un rimborso del 10%  fino a un MASSIMO DI 150 EURO per gli acquisti effettuati con Bancomat, Carta di credito e sistemi di pagamento contactless.

Per sostenere il commercio LOCALE e di VICINATO, ha valore su ogni acquisto (anche alimentari e medicinali).
Tale misura NON VALE PER GLI ACQUISTI ONLINE.  il rimborso vale per ogni carta utilizzata e quindi può essere CUMULATIVO per i membri di un NUCLEO FAMIGLIARE.
Per ATTIVARE il CASHBACK: (sito del governo)

In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020

Allegati al DPCM del 3 dicembre 2020

 

“Nuovo Coronavirus”: Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 223 del 27 novembre 2020.

Con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 223 del 27 novembre 2020 rimangono in vigore le MISURE e le limitazioni previste dal DPCM del 3 novembre scorso per le ZONE ARANCIONI e vengono adottate nuove disposizioni in vigore da SABATO 28 novembre al 3 dicembre:

In sintesi: i NEGOZI DI VICINATO sono riaperti la domenica. Riparte la corsistica in presenza, solo in forma individuale, e le lezioni di educazione fisica, purchè all’aperto, per le scuole elementari e medie.



REGOLE GENERALI
Confermato anche l’obbligo - sempre - dell’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si trovino nella stessa incompatibilità.

Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive.

COMMERCIO:
i NEGOZI DI VICINATO possono APRIRE anche la domenica.
L’accesso agli ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI resta consentito ad UNA SOLA PERSONA per nucleo famigliare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.
Le MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, (fino a 2.500 mq nei comuni con più di 10mila abitanti e fino a 1.500 mq in quelli con meno di 10 mila abitanti), potranno riaprire nei fine settimana.
 

Le GRANDI STRUTTURE DI VENDITA continueranno a rimanere chiuse nei festivi e prefestivi, così come i centri e i parchi commerciali.
 

Nei giorni festivi e prefestivi, gli ESERCIZI COMMERCIALI insediati nell’ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali restano chiusi al pubblico, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi e edicole.


Le GRANDI STRUTTURE DI VENDITA fuori dai centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali restano chiuse al pubblico nei festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti per la cura e l’igiene della persona e per l’igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, tabacchi e edicole.


Rimane SEMPRE CONSENTITA e fortemente raccomandata, la VENDITA CON CONSEGNA A DOMICILIO.
TEMPO LIBERO / ARIA APERTA / SPORT
Confermato anche il DIVIETO DI CONSUMAZIONE di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico.


È VIETATO lo svolgimento di SAGRE E FIERE di qualunque genere e di altri analoghi eventi.


Rimane VIETATO LO SVOLGIMENTO DEI MERCATINI degli Hobbisti e per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari.


* È CONSENTITA l’ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA ALL’APERTO, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, NEL RISPETTO della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA e di almeno un metro per ogni altra attività, in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate.


SCUOLA / FORMAZIONE
Nelle scuole  del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) restano SOSPESE LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA AL CHIUSO, MENTRE SI POTRANNO TENERE ALL’APERTO. Sospensione confermata per le lezioni di canto e per quelle di strumenti a fiato.

LA CORSISTICA di ogni tipo, organizzata da soggetti sia pubblici che privati (come il Centro culturale Anzolese) SI PUÒ SVOLGERE IN PRESENZA MA SOLO IN FORMA INDIVIDUALE, mentre per quella collettiva permane unicamente la possibilità di ricorrere alla modalità a distanza.

In allegato: Ordinanza n. 223 del Presidente della Giunta Regionale del 27 novembre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza del Sindaco n. 58 del 26 ottobre 2020; piano dei Mercati sul territorio Anzolese ai sensi del punto A.4 dell’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020.

Nell’Ordinanza del Sindaco n. 58 del 26 novembre 2020, da sabato 28 novembre 2020 sono consentiti sul territorio di Anzola Dell’Emilia i mercati:

Mercato del sabato a merceologia esclusiva – settore alimentare e non alimentare ad Anzola dell’Emilia in Piazza Giovanni XXIII, Piazza Berlinguer e aree limitrofe.

Mercatino Sperimentale del mercoledì a merceologia esclusiva-settore alimentare ad Anzola Emilia frazione Lavino di Mezzo in Piazzetta Biagi.

Per approfondimenti consultare l’Ordinanza.

In allegato: Ordinanza del Sindaco n. 58 del 26 novembre 2020

 

"Nuovo Coronavirus”: Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 218 del 20 novembre 2020.

L’Ordinanza n.218 del 20 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale ha modificato la precedente Ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020, le misure previste sono valide per l’intero territorio regionale fino al 27 novembre.

In allegato: Ordinanza n. 218 del Presidente della Giunta Regionale del 20 novembre 2020

 

"Nuovo Coronavirus: Emilia Romagna Zona Arancione.

Il Ministro della Salute Speranza ha firmato l’ordinanza che dal 15 novembre (per 2 settimane) porta in zona arancione l’Emilia-Romagna, condizione di “elevata gravità”.

Le misure previste per le ZONE ARANCIONI vanno ad integrarsi con quelle dell’ORDINANZA REGIONALE, valida già dal 14 novembre, e con quelle del DPCM del 4 novembre.

Queste le NUOVE MISURE in vigore:

•  Sono VIETATI gli SPOSTAMENTI FUORI REGIONE e DA UN COMUNE ALL’ALTRO salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute e necessità.

• RISTORAZIONE sono sospese 7 giorni su 7 le attività di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, etc. RESTA CONSENTITA la sola vendita da asporto, dalle 5 alle 22, mentre le consegne a domicilio non hanno limiti d’orario.    

MISURE GIÀ PREVISTE CHE RESTANO IN VIGORE:

• COPRIFUOCO DALLE 22 ALLE 5.

• MASCHERINE OBBLIGATORIE SEMPRE. Fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina è sempre obbligatorio.

• DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO, salvo misure più restrittive.

• Nei negozi di generi alimentari accesso consentito ad una sola persona per nucleo familiare.  

• Stop ai mercati all’aperto.

• Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi nei prefestivi e nei festivi.

• Nei giorni festivi  divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, FATTA ECCEZIONE per le Farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. 

• Didattica a distanza al 100% per gli studenti delle scuole superiori

• Scuole: sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato.

• Trasporto pubblico con capienza ridotta al 50%.  

• Chiusi cinema, teatri, musei, mostre, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali.

• Sospese attività di sale bingo, sale scommesse e slot machine anche in bar e tabaccherie. 

- Attività sportiva consentita nelle aree verdi, rurali e periferiche. No nei centri storici e nelle aree affollate.

L’attività motoria all’aperto deve rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

In allegato: Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020

modello di autodichiarazione per gli spostamenti

quesiti e risposte dalla Prefettura di Bologna del 16 novembre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza/Decreto della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12 novembre 2020.

Con l’Ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020, in vigore dal 14 novembre fino al 3 dicembre, la Regione Emilia Romagna integra le misure  previste a livello nazionale dal Dpcm del 4 novembre:

-Mascherine obbligatorie sempre non appena fuori di casa
Fuori dall’abitazione, l’uso della mascherina è sempre obbligatorio. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché per coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso poi di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.

-Attività sportiva nelle aree verdi, no nei centri storici e nelle aree affollate E’ consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.

-Consumazione alimenti e bevande vietata in area pubblica o aperta al pubblico, dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione solo da seduti fuori e dentro i locali Dalle 15 alle 18, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, in posti regolarmente collocati. La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all’interno che all’esterno dei locali.

-Nei negozi ed esercizi di vendita una sola persona per nucleo familiare
Negli esercizi di vendita l’accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

-Stop ai mercati in assenza di regole precise fissate dai Comuni
E’ vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:
a) una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020.
Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività già sospesa.

ANCHE IL MERCATO DEL SABATO DI ANZOLA VIENE SOSPESO IN OTTEMPERANZA DELL’ORDINANZA.

-Grandi e medie strutture di vendita e complessi commerciali chiusi nei prefestivi, nei festivi stop anche a qualsia attività di vendita
Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.

-Consegne a domicilio: la vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

-Scuole, sospese ginnastica, lezioni di canto e strumenti a fiato
Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamento (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. Tale misure viene prudenzialmente introdotta nell’attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.

In allegato: Ordinanza n. 216 del Presidente della Giunta Regionale del 12 novembre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Decreto/Ordinanza n. 213 della Regione Emilia Romagna del 5 novembre 2020.

L'Ordinanza, n° 213 del 5 novembre 2020 della Regione Emilia-Romagna, revoca l’ Ordinanza n. 208 della Regione Emilia Romagna che disponeva la chiusura il sabato e la domenica - dal 1° e fino al 24 novembre - delle grandi strutture di vendita e dei negozi non alimentari all'interno dei centri commerciali in tutta la provincia di Piacenza. 


In allegato: Ordinanza n. 213 del Presidente della Giunta Regionale del 5 novembre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.

MISURE VALIDE DAL 6 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2020

Il DPCM divide le regioni in 3 zone, aggiornamento al 29 Novembre:

Zona Gialla (di consistente gravità): LAZIO, LIGURIA, MOLISE, SARDEGNA, SICILIA, VENETO.

Zona Arancione (scenario 3 di elevata gravità): BASILICATA, CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, UMBRIA.

Zona Rossa (scenario 4 di massima gravità): ABRUZZO, CAMPANIA, PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, TOSCANA, VALLE D’AOSTA.

MISURE NAZIONALI VALIDE SEMPRE E OVIUNQUE

**** COPRIFUOCO: Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE GLI SPOSTAMENTI MOTIVATI DA COMPROVATE ESIGENZE.

È FORTEMENTE RACCOMANDATO, per la restante parte della giornata, di NON SPOSTARSI, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

I Sindaci possono disporre chiusure di strade, piazze o altri luoghi per rischio assembramento.

**** MASCHERINE E PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e indossarli nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto dove non sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono esclusi dai predetti obblighi: chi fa attività sportiva /i bambini di età inferiore ai sei anni / i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

**** SCUOLA
Didattica a distanza al 100% nelle Scuole superiori, tranne per le attività di laboratorio o per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Didattica in presenza per Scuola dell’infanzia, elementari e medie con obbligo di mascherina, tranne per i bambini sotto i 6 anni;

**** BAR E RISTORAZIONE

Aperti dalle 5,00 alle 18,00. Servizio con ASPORTO fino alle 22.00.

Sempre consentita l’attività di CONSEGNA A DOMICILIO.

**** NEGOZI

Chiusura dei Centri commerciali nelle giornate festive e prefestive. (Aperti i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole al loro interno);

**** BAMBINI E RAGAZZI

L'accesso ai parchi e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

**** ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale.

Sono sospese attività di palestre, piscine, centri benessere e termali.

**** CULTURA E TEMPO LIBERO

Chiusi musei, teatri, cinema, mostre, parchi archeologici e servizi al pubblico delle biblioteche e degli archivi.

**** TRASPORTI

I mezzi di trasporto pubblico possono essere utilizzati fino adì una capienza massima del 50% di quella normalmente prevista.

**** RELIGIONE

L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

**** SANITÀ E ASSISTENZA

È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

ULTERIORI MISURE E INDICAZIONI


REGIONI IN ZONA ARANCIONE

* divieto di entrata e di uscita dalla regione, sempre ad eccezione dei motivi di salute, di lavoro o di estrema necessità, giustificati con autocertificazione. Consentito lo spostamento da e verso la scuola ed il rientro verso il domicilio o la residenza;
* divieto di qualsiasi spostamento dal proprio Comune di residenza, di domicilio o di abitazione, tranne per i soliti motivi (salute, lavoro, scuola, comprovata necessità o servizi non usufruibili o non disponibili nel proprio municipio);
* chiusura di tutte le attività di ristorazione, compresi bar, gelaterie o pasticcerie, tranne per mense e catering. Consentita l'asporto fino alle 22 e senza limiti di orario la consegna a domicilio.

REGIONI IN ZONA ROSSA

* divieto di entrata e di uscita dalla regione;
* divieto di spostamento all’interno della regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
* chiusura dei negozi di vendita al dettaglio, tranne alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole;
* chiusura di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Consentita la consegna a domicilio;
* sospensione di tutte le attività sportive anche all’aperto. Consentita l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone e con l’obbligo di indossare la mascherina. Consentita anche l’attività sportiva esclusivamente individuale e solo all’aperto;
* didattica a distanza nelle scuole dalla seconda media in poi. Restano, quindi, le attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia, nelle elementari e nella prima media, con obbligo di mascherina tranne per i bambini fino a 6 anni.

In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza del Sindaco n: 54 del 31 ottobre 2020; Emergenza Epidemiologica da Covid – 19, Misure per il contrasto ed il contenimento del contagio.

Nell’Ordinanza del Sindaco n. 54 del 31 ottobre viene prorogata fino al 31 gennaio 2021 l’apertura degli uffici comunali solo al mattino, confermando la chiusura del giovedì pomeriggio e il ricevimento del pubblico solo su appuntamento.

Il divieto di concessione a terzi delle sale e dei locali di cui al Regolamento perla concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola sino al 31 gennaio 2021.

Tramite la società Virgilio viene mantenuta l’apertura al pubblico dei cimiteri comunali e agli utenti si ordina di mantenere l’uso della mascherina e il distanziamento fisico di almeno un metro con e dagli altri utenti, evitando forme di assembramento.

Viene autorizzata la celebrazione dei matrimoni nel divieto di assembramento, nel rispetto del distanziamento di almeno un metro e con l’uso di mascherina e comunque nel numero massimo di 15 persone (esclusi sposi, testimoni, officianti e personale comunale).

Viene autorizzato l’utilizzo del bagno pubblico presso Piazza Berlinguer limitatamente alla giornata di svolgimento del mercato settimanale.

Viene confermata la chiusura del bagno pubblico presso il Parco Fantazzini.

In allegato: Ordinanza del Sindaco n:54 del 31 ottobre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 208 del 30 ottobre 2020 della Regione Emilia Romagna.

L'Ordinanza, n° 208 del 30 ottobre 2020 della Regione Emilia-Romagna, dispone la chiusura il sabato e la domenica - dal 1° e fino al 24 novembre - delle grandi strutture di vendita e dei negozi non alimentari all'interno dei centri commerciali in tutta la provincia di Piacenza per evitare uno sproporzionato afflusso, con conseguente rischio di assembramenti, a fronte della chiusura degli stessi esercizi presenti in Lombardia.


La disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, articoli di cartoleria e forniture per ufficio, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle librerie, alle tabaccherie e alle rivendite di generi di monopolio e di giornali e riviste.

In allegato: Ordinanza n. 208 del Presidente della Giunta Regionale del 30 ottobre 2020 

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza/Decreto della Regione Emilia Romagna n. 205 del 26 ottobre 2020.

Con Ordinanza n. 205 del 26 ottobre, in vigore dal 27 ottobre al 24 novembre, la Regione recepisce il D.P.C.M del 24 ottobre che prevede il 75% di lezioni alle superiori con didattica a distanza.
Anche in Emilia-Romagna, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, con criteri di rotazione tra le classi o fra gli studenti all'interno delle classi per non meno del 75% delle attività. Viene garantito il diritto alla didattica in presenza agli alunni con disabilità. Entro due giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza, le istituzioni scolastiche definiscono in autonomia le modalità di attuazione della didattica a distanza. L'orario di ingresso alle lezioni verrà definito dopo l' incontro del Coordinamento regionale e locale sulla scuola, definito dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico in corso.
Viene fortemente raccomandato l'utilizzo della mascherina in aula all'interno di tutte le classi della scuola primaria di secondo grado (elementari) e della scuola secondaria di primo grado (medie) e secondo grado (superiori).
Formazione professionale: garantita l'attività laboratoriale.
Nella formazione professionale, per garantire l'erogazione delle attività pratiche e laboratoriali, possono proseguire in presenza i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) approvati dalla Regione e realizzati dagli Enti di formazione professionali accreditati.
Le attività teoriche possono svolgersi ricorrendo alla didattica digitale integrata modulando riformulando la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni e delle alunne. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dagli Enti di formazione professionale accreditati, fatte salve le attività di stage/tirocinio curricolare.
Viene altresì raccomandato l'utilizzo della mascherina all'interno delle classi.
Test sierologici rapidi in Farmacia.
I test diagnostici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti-Covid, vengono estesi agli studenti dei percorsi di IeFP, al personale scolastico delle scuole, di ogni ordine e grado, e dei servizi educativi 0-3 anni, al personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP, oltre che ai nonni degli studenti che, pur non conviventi, partecipano all'accudimento degli stessi.
Ai soggetti, beneficiari su base volontaria, si applicano le modalità già previste dall'accordo con le associazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate.

In allegato: Ordinanza n. 205 del Presidente della Giunta Regionale del 26 ottobre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, a partire dal 26 ottobre,  entrano in vigore nuove prescrizioni che avranno validità fino al 24 novembre 2020.

In sintesi:

MASCHERINE e COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito, in modo continuativo, il distanziamento da persone non conviventi. Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Sarebbe raccomandato “non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. E’ imposto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.
 

SPOSTAMENTI
È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

ORDINANZE DI CHIUSURA

Possibile chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, dopo le ore 21,00.

PARCHI DI DIVERTIMENTO.

Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

BAMBINI E RAGAZZI
L'accesso del pubblico ai parchi e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.


COMPETIZIONI SPORTIVE
Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato ad eccezione delle competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni.

PALESTRE E PISCINE
Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Consentito soltanto in forma statica lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

SALE GIOCHI
Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.

CINEMA, TEATRO, SPETTACOLI

Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

SALE DA BALLO
Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

FESTE
Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

SAGRE E FIERE
Vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi ad eccezione di quelle di carattere nazionale ed internazionale nel rispetto di protocolli di sicurezza.

CONVEGNI

Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

CERIMONIE PUBBLICHE
Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Le riunioni nell'ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
Nel predisporre le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
Nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50%.
Viene raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. 

LUOGHI DI CULTO

Consentito l'accesso ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

MUSEI E BIBLIOTECHE
Consentito l’accesso ai musei e alle biblioteche con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento.

SCUOLE
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.
E’ promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39.
Sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

UNIVERSITA’
Le Università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca.

CONCORSI PUBBLICI
Sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in maniera telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di poter procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
Sono fatte salve le procedure in corso, quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico e quelle già bandite che si dotino del suddetto protocollo.

ATTIVITA’ COMMERCIALI
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

BAR E RISTORANTI
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
E' consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.
E' sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e alle condizioni indicate.

SERVIZI ALLA PERSONA
Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rispetto dei protocolli vigenti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

STRUTTURE RICETTIVE
Consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.
 

In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020

Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020

Circolare del Gabinetto del Ministero dell'Interno sul Dpcm del 24 Ottobre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza/Decreto della Regione Emilia Romagna n. 202 del 23 ottobre 2020.

L'Ordinanza regionale n. 202 del 23 ottobre, in vigore fino al 31 gennaio 2021, chiarisce le modalità per completare le selezioni aperte da enti pubblici in Emilia-Romagna.  Si prevede che ii concorsi pubblici già avviati si potranno portare a termine con le prove orali svolte online da remoto, anche per non escludere candidati eventualmente in isolamento preventivo o, se positivi, in quarantena. Nel caso di concorsi già banditi per i quali si debbano ancora svolgere nuove prove selettive o scritte, potranno essere realizzate in presenza in assoluta sicurezza nel rispetto dei protocolli sanitari in vigore.
Dunque, le procedure concorsuali pubbliche in essere possono proseguire in questa difficile fase epidemiologica, anche attraverso percorsi digitali a distanza.
 

In allegato: Ordinanza n. 202 del Presidente della Giunta Regionale del 23 ottobre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, a partire dal 19 ottobre,  entrano in vigore nuove prescrizioni che avranno validità fino al 13 novembre 2020.

In sintesi:

BAR E RISTORANTI
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18.00.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

STOP A SAGRE E FESTE

Sospensione di fiere e sagre locali ad esclusione delle manifestazioni fieristiche di livello nazionale ed internazionale.

SALE BALLO E DISCOTECHE
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.

CONGRESSI E CONVEGNI

Sono sospese tutte le attività convegnistiche e congressuali ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone, fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

CASA

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

SPORT
L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. Le attività sportive di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi pubblici e privati sono consentiti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza nessun assembramento in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio dello Sport.


SCUOLE E ISTRUZIONE

Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.

Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.

TRASPORTO PUBBLICO E LOCALE

Confermata la capienza del trasporto pubblico locale all’80%. Uso dei bus turistici per potenziare i ttrasporti. Favorire il migliore scaglionamento degli ingressi giornaliseri nelle Scuole e nelle Università attraverso il raccordo tra i Dirigenti Scolastici e le agenzie di Trasporto Pubblico.

SALE GIOCO E BINGO

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

POTERI DEI SINDACI

I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

MASCHERINE

Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all'aperto. È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre "fortemente raccomandato" l'utilizzo dei dispositivi "anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".


In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020

Allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020

Regione Emilia Romagna Nota di precisazione  relativa alle attività di ristorazione da DPCM del 18 ottobre 2020

 

"Nuovo Coronavirus" : Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 195 del 17 ottobre.

Con l'Ordinanza regionale n. 195 del 17 ottobre vengono date disposizioni relative all' attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e le attività di ristorazione di cui alla lettera ee) dell’art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 13-10-2020, sono da considerarsi consentite solo dalle 06,00 alle ore 24,00 con consumo al tavolo e solo dalle ore 06,00 sino alle ore 21,00 in assenza di consumo al tavolo. La vendita per asporto di alimenti e bevande al pubblico e la ristorazione con asporto sono da considerarsi consentite senza limiti orari, ma è vietata la consumazione di tali prodotti sul posto o nelle adiacenze di dette attività dopo le ore 21,00 e fino alle 06,00 del giorno seguente.

In allegato: Ordinanza n.195 del Presidente della Giunta Regionale del 17 ottobre 2020

 

"Nuovo Coronavirus":Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 193 del 14 ottobre.

Con l'Ordinanza regionale n. 193 vengono

introdotte nuove disposizioni in ordine alla presenza del pubblico a spettacoli e ad eventi sportivi.

si prende atto delle nuove disposizioni del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 che consente l’ingresso del pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da altri Organismi Internazionali o Federazioni, a condizione che il soggetto gestore si impegni, sotto la propria responsabilità, a dotarsi di un proprio protocollo di sicurezza;

In particolare, dovrà essere previsto:

l’obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’uso della mascherina;

il divieto di assistere all’evento da postazioni in piedi;

la vendita di biglietti esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie che dovranno essere chiuse al momento dell’evento;

la registrazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, dei dati relativi agli acquirenti e conservazione per almeno 14 gg. degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti;

la pianificazione di un numero congruo di varchi per l’accesso del pubblico così da evitare assembramenti;

il divieto di introdurre all’interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro materiale;

il divieto di contatto fra giocatori e spettatori alla fine della partita;

uno scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine della manifestazione tramite un programma definito;

la presenza di un servizio di steward con il compito di assistere il pubblico e controllare il rispetto delle misure comportamentali;

di continuare a consentire l’accesso del pubblico a tutte le partite di Basket e di Volley riferite ai campionati di serie A1 e alle partite di rilevanza internazionale, nel limite del 15% della capienza anche in deroga al numero massimo dei 200 spettatori, a condizione che il soggetto gestore: si impegni, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione e attuazione, dei protocollI;
– Conservare per almeno 14 gg. copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing;

di continuare a consentire l’accesso del pubblico per gli spettacoli non all’aperto, nella misura e secondo le disposizioni definite con le “linee guida per cinema, circhi e spettacoli dal vivo”;

di dare atto che dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, per gli spettacoli all’aperto vige il limite massimo di 1000 spettatori;

le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4, del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo 13, della L. n. 689/1981;

In allegato: Ordinanza n.193 del Presidente della Giunta Regionale del 14 ottobre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, a partire dal 14 ottobre,  entrano in vigore nuove prescrizioni che avranno validità fino al 13 novembre 2020.

In sintesi:

Mascherine

OBBLIGATORIO sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;

Non sono obbligati a indossare la mascherina chi fa sport, i runner, chi fa jogging, i bambini sotto i sei anni e chi soffre di patologie incompatibili con l’uso della mascherina.

Obbligatorio avere la mascherina per chi passeggia nel parco.

Casa

Forte raccomandazione nell'evitare di ricevere in casa più di 6 familiari o amici con cui non si conviva per cene o feste;

Raccomandazione ad indossare in casa la mascherina in presenza di amici o parenti non conviventi.

Scuola

Vietate le gite scolastiche e i progetti di scambio e gemellaggio;

Consentite le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio.

Si alle lezioni in presenza per le scuole superiori.

Sport

VIETATI gli sport amatoriali di contatto (calcetto, basket, ecc...), ivi comprese tutte le gare e competizioni connesse.

Consentiti gli sport di contatto solo per le società professionistiche;

Possono continuare le proprie attività tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni e al Comitato paraolimpico, comprese le palestre, che dovranno continuare a rispettare i protocolli fissati dalle rispettive federazioni.

È permessa la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive «con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori» all’aperto e 200 al chiuso. Rimane l’obbligo per i responsabili degli impianti di far rispettare le distanze di sicurezza e di misurare la temperatura all’ingresso.

Bar e Ristoranti

Chiusura delle attività alle ore 24;

Dopo le ore 21 divieto di consumare in piedi, verranno serviti solo i clienti seduti ai tavoli al chiuso o all'aperto.

Permesso come in passato ogni servizio di asporto, purché la consumazione non si svolga davanti al locale dopo le 21.

Concerti e Cinema

Gli spettacoli all’aperto non subiscono variazioni rispetto alle precedenti disposizioni, in particolare restano invariati i limiti di 200 persone per gli eventi al chiuso e di 1.000 all’aperto, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Discoteche e Feste

Restano chiuse le discoteche e le sale da ballo;

Vietate tutte le feste private al chiuso o all'aperto.

Fiere e Cerimonie

Concesse fiere e congressi, fatte salve le regole già in vigore su distanziamento sociale, protezioni e igiene.

Le cerimonie civili e religiose, dai matrimoni ai funerali per esempio, sono concesse con la partecipazione di massimo 30 persone.

 

In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020

Allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020. Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020

: proroga dello stato di emergenza e misure di contrasto al contagio da Covid 19.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il Decreto Legge “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

In particolare il Decreto proroga al 15 ottobre le misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 7 settembre 2020 e proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il decreto introduce, anche, l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed estende il periodo di utilizzo dell’App Immuni.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti del Decreto.

Utilizzo mascherine

Il Decreto introduce l’obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le mascherine dovranno essere indossate non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Nei luoghi di lavoro continuano, quindi, ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Fatte salve anche le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Restano esclusi dagli obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. L’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Deroghe alle Regioni

Il Decreto interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. E’ previsto che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative. In tal caso è prevista una “intesa” con il ministro della Salute.

Proroga del Dpcm del 7 settembre 2020

Nelle more dell’adozione di un nuovo Dpcm successivo all’introduzione delle nuove norme, viene prorogata la vigenza del Dpcm del 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020.

Proroga delle disposizioni già in vigore

Sono prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

App Immuni

Ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, è prevista l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e viene esteso il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

In allegato: Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020

Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza/Decreto della Regione Emilia Romagna n.183 del 2 ottobre.

Con l'Ordinanza/Decreto regionale n. 183 vengono attuate disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi  della Legabasket serie A e della Superlega Volley serie A, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate e dalle linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi.

In allegato: Ordinanza n.183 del Presidente della Giunta Regionale del 2 ottobre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.178 del 24 settembre.

Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.181 del 25 settembre.

Con l'Ordinanza regionale n. 178 vengono attuate disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi fino a 1.000 persone negli stadi e al 25% della capienza nei palazzetti,  nel pieno rispetto delle disposizioni dettate e dalle linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi.

Con l'Ordinanza regionale n. 181 vengono date ulteriori disposizioni in merito alla partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico.

In allegato:  Ordinanza n.178 del Presidente della Giunta Regionale del 24 settembre 2020

Ordinanza n.181 del Presidente della Giunta Regionale del 25 settembre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.175 del 18 settembre.

Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.176 del 21 settembre

Con l'Ordinanza regionale n. 175 vengono stabilite modalità per la partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico di serie A in programma, entro i limiti dei 1000 spettatori nel pieno rispetto delle disposizioni dettate e dalle linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi.

Con l'Ordinanza regionale n. 176 vengono date le disposizioni in merito alla presenza del pubblico al mondiale di ciclismo su strada 2020, garantendo tutte le misure organizzative atte ad evitare assembramenti durante l'accesso e il deflusso del pubblico all'impianto e durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione ai punti di ristoro e ai servizi igienici.

In allegato: Ordinanza n.175 del Presidente della Giunta Regionale del 18 settembre 2020

Ordinanza n.176 del Presidente della Giunta Regionale del 21 settembre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.166 del 7 settembre.

Con l'Ordinanza regionale n. 166 vengono approvate le nuove linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo. Le presenti indicazioni si applicano a cinema, circhi e spettacoli dal vivo, comprese le prove.

Se nei locali, o nelle aree all’aperto, che ospitano cinema, circhi e spettacoli dal vivo si svolgono ulteriori attività complementari, le presenti indicazioni vanno integrate con le misure previste per dette attività dagli specifici protocolli regionali, quali ad esempio quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande.

In allegato: Ordinanza n.166 del Presidente della Giunta Regionale del 7 settembre 2020.

 

"Nuovo Coronavirus": Dpcm del 7 settembre 2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, proroga al 7 ottobre 2020 le misure di contenimento nazionali contenute nel Dpcm del 7 settembre 2020.

In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza del Sindaco n: 47 del 7 settembre 2020

Nell’Ordinanza del Sindaco n. 47 del 7 settembre viene prorogato fino al 31 ottobre 2020 l’apertura degli uffici comunali solo al mattino, confermando la chiusura del giovedì pomeriggio e il ricevimento del pubblico SOLO su appuntamento,

saranno adeguate le operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali,

entro il 31 ottobre 2020 sarà predisposto un piano di lavoro dei dipendenti e di erogazione dei servizi che potrà prevedere, ove ritenuto necessario, la flessibilità dell'orario di lavoro (rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale) e l’applicazione del lavoro agile al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità,

l’attuazione nel più breve tempo possibile, ad integrazione delle misure di prevenzione e protezione già indicate nell’Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi per l’emergenza Sanitaria COVID-19, le ulteriori azioni indicate dalla Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 3 del 2020 e dal Protocollo Quadro sottoscritto il 24 luglio 2020,

il divieto di concessione a terzi delle sale e dei locali di cui al “Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell’Emilia” sino al 31.10.2020, fatta salva la possibilità di utilizzo delle sale per attività, eventi e /o iniziative istituzionali o di privati in collaborazione o con il patrocinio del Comune,

alla società Virgilio Srl, di mantenere la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali ed agli utenti di mantenere l’uso della mascherina e la distanza fisica di almeno un metro con e dagli altri utenti, evitando in ogni caso qualsiasi forma di assembramento,

viene autorizzata la celebrazione dei matrimoni nel rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento fisico di almeno 1 metro e con l’uso della mascherina, e comunque nel numero massimo di 15 persone (esclusi: sposi, testimoni, officiante e personale comunale),

la riapertura dei bagni pubblici presenti presso Piazza Berlinguer limitatamente alla giornata di svolgimento del mercato settimanale.

In allegato: Ordinanza del Sindaco n:47 del 7 settembre 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Decreto/Ordinanza Regionale n.161 del 25 agosto 2020.

L' Ordinanza regionale n. 161 dispone per i residenti o domiciliati in Regione che rientrano in Emilia-Romagna da Grecia, Croazia, Malta e Spagna, oltre al vigente obbligo di informare del proprio arrivo i competenti uffici dei Dipartimenti di Sanità Pubblica della USL di residenza, anche attraverso la piattaforma: http://salute.regione.emilia-romagna.it/rientro-estero, per essere sottoposti entro 48 ore al tampone, l'obbligo, per tutto il periodo intercorrente dall'arrivo all'esito, di osservare in modo scrupoloso le misure igienico sanitarie di cui all'allegato 19 del D.P.C.M. 7 agosto 2020, procedendo all'isolamento fiduciario solo ad esito positivo. Nel medesimo provvedimento si prevede una deroga al numero massimo di spettatori previsti per la Supercoppa di basket, con pubblico presente fino al 25% della capienza massima degli impianti. Gli ingressi saranno scaglionati in diversi orari a seconda della posizione.
Previsti controllo della temperatura corporea all'accesso e mascherina obbligatoria.

In allegato: Ordinanza n.161 del Presidente della Giunta Regionale del 25 agosto 2020

 

"Nuovo Coronavirus". Dal Sito di AUSL: è’possibile effettuare ilTest sierologico e tampone:  come accedere e come avere il risultato: https://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2020-08-26.4855218413

E’ possibile effettuare i Test sierologici per il personale scolastico: sono aperte le prenotazioni per chi non ha il Medico di base. Disponibile l'autocertificazione da presentare: https://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2020-08-25.9420732471

Rientri dalla Sardegna. Raccomandata l’esecuzione del tampone ai bolognesi: https://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2020-08-24.7031505787

 

"Nuovo Coronavirus": GIOVANI E COVID 19 - Indagine sierologica 18-40 anni

MARTEDÌ 1 e MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2020
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
alle NOTTTI DI CABIRIA (via Santi/via Calari - Anzola Emilia)

sarà possibile effettuare il test sierologico cromatografico gratuito per i residenti di età tra 18 e 40 anni.
PRENOTA A QUESTO LINK
https://www.timify.com/it-it/profile/dsp-auslbologna/?v=4
I posti a disposizione sono 491 .
Tutti i prenotati saranno avvisati con un promemoria 24 ore prima dell'esecuzione.
L'accesso alla struttura sarà consentito solo ai prenotati, con mascherina indossata, previa presentazione di un documento di riconoscimento.
Come avviene l'accesso alla struttura:
Il cittadino che ha ricevuto il promemoria accede alla struttura nell'orario indicato, percorrendo il vialetto di via Calari, viene riconosciuto con un documento di riconoscimento, effettua il test sierologico rapido ed esce dalla struttura nei pressi di via Santi.
Al momento dell'esame sarà rilasciato un tagliando con le indicazioni per poter scaricare il proprio referto dal "Portale Referti online",che sarà disponibile dopo qualche ora sul proprio  Fascicolo Sanitario Elettronico.
Una iniziativa del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna con la collaborazione della Microbiologia del Sant'Orsola e del Comune di Anzola dell'Emilia.

 

"Nuovo Coronavirus": Decreto/Ordinanza n. 160 della Regione Emilia Romagna del 14 agosto 2020, Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020.

Il Decreto n.160 del Presidente della Regione del 14 agosto, ha modificato le linee guida regionali per discoteche (pdf, 162.14 KB), prevedendo un numero massimo di persone non superiore al 50% della capienza massima normalmente autorizzata e ll’obbligo di indossare sempre la mascherina, anche durante il ballo. Il Decreto prevede la chiusura immediata del locale, senza alcun rimando ad ulteriori pratiche amministrative, se viene accertato dagli organi di vigilanza il mancato rispetto delle norme fissate.

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto, vieta di ballare in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o altri luoghi aperti al pubblico. Prevede, inoltre, l'uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari), dalle ore 18 alle ore 6.

In allegato: Decreto n. 160 del Presidente della Giunta Regionale del 14 agosto 2020

Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Decreto n. 159 della Regione Emilia Romagna del 12 agosto 2020, Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020. 

Il Decreto n. 159 del Presidente della Regione Emilia Romagna del 12 agosto, introduce, per le assistenti familiari che rientrano al lavoro provenendo da paesi extra Schengen e da Romania o Bulgaria, l’obbligo di autodichiararsi al Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio, ai fini dell’autoisolamento di 14 giorni e dell’esecuzione dei tamponi.

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto, introduce, dal 13 agosto al 7 settembre, l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, per tutte le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna.

In allegato: Decreto n. 159 del Presidente della Giunta Regionale del 12 agosto 2020

Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020

 

"Nuovo Coronavirus": DPCM del 7 agosto 2020, Decreto/Ordinanza n. 157 del 7 agosto 2020 della Regione Emilia Romagna.

Nel DPCM del 7 agosto vengono prorogate fino al 7 settembre 2020 le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 157 del 7 Agosto 2020, fissa il limite di 1000 spettatori per gli eventi sportivi all'aperto e 200 per quelli indoor, definisce il distanziamento, i posti assegnati e le norme di sicurezza negli impianti. Inoltre, dal1 settembre è consentita la ripresa delle attività dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia.

In allegato: DPCM del 7 agosto 2020

Ordinanza n.157 del Presidente della Giunta Regionale del 7 agosto 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Decreto Legge N. 83 del 30 luglio 2020, Decreto/Ordinanza n.156 della Regione Emilia Romagna del 4 agosto 2020. 

 Il Decreto/Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 4 agosto ha introdotto modificheai protocolli relativi alle piscine e alle attività di acconciature ed estetica.

Il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 ha prorogato la validità del DPCM del 14 luglio nelle more dell’adozione di un nuovo DPCM.

In allegato:

Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020

Ordinanza n. 156 del Presidente della Giunta Regionale del 4 agosto 2020 

 

"Nuovo Coronavirus": Decreto/Ordinanza n. 151 del 24 luglio della Regione Emilia Romagna.

L’ Ordinanza n. 151 del 24 luglio del Presidente della Giunta Regionale definisce la modalità univoca di misurare il distanziamento di sicurezza per evitare il contagio da Covid-19; il metro di distanziamento va misurato con la distanza che intercorre dalle rime buccali dei soggetti interessati, ovvero da bocca a bocca. Questo in ogni contesto, sia in spazi al chiuso che all’aperto. Il provvedimento ridetermina anche il numero massimo dei partecipanti alle cerimonie religiose, dato dalle sedute che garantiscono il distanziamento, ma in ogni caso nel limite massimo di 350 persone.

In allegato: Ordinanza n.151 del Presidente della Giunta Regionale del 24 luglio 

 

"Nuovo Coronavirus": Dpcm del 14 luglio 2020.

Il Dpcm 14 luglio 2020 proroga al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020. Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Decreto/Ordinanza n.148 del 17 luglio.

L' Ordinanza regionale consente dal 18 luglio 2020 le pratiche sportive, anche di contatto, se le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva hanno emanato protocolli di sicurezza, da seguire sia per gli eventi organizzati sia per attività svolte da non tesserati.

In allegato: Ordinanza n.148 del Presidente della Giunta Regionale del 17 luglio

 

"Nuovo Coronavirus": Decreto/Ordinanza n. 144 del 13 luglio della Regione Emilia Romagna.

L’ Ordinanza n. 144 del 13 luglio del Presidente della Giunta Regionale dispone, a partire dal 14 luglio 2020, tamponi per tutti i lavoratori della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone per chi arriva dai Paesi extra Schengen. Più controlli per garantire il rispetto dell'isolamento fiduciario, autodichiarazione per le visite in ospedale e nelle strutture per anziani e disabili.

In allegato: Ordinanza n. 144 del Presidente della Giunta Regionale del 13 Luglio

 

"Nuovo Coronavirus": Decreto/Ordinanza n. 137 del 3 luglio della Regione Emilia Romagna.

L’Ordinanza ha aggiornato dal 4 luglio le disposizioni in merito agli spostamenti in auto, vacanze di gruppo per ragazzi tra i 3 e i 17 anni, giochi di carte e quotidiani nei bar, uso delle saune. Ha adottato infine le linee guida per gli eventi fieristici a partire dal 15 luglio.

In allegato:  Ordinanza n. 137 del Presidente della Giunta Regionale del 3 Luglio

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 119 e 120 del 25 giugno della Regione Emilia Romagna.

L'Ordinanza  n. 119 detta le disposizioni circa le conseguenze del blocco delle attività con riguardo al servizio di gestione dei rifiuti: priorità a famiglie e attività economiche in difficoltà post Covid.

L'Ordinanza n. 120  in tema di trasporti, dispone che dal 26 giugno i posti a sedere su bus e treni regionali e locali possono essere occupati al 100%. Resta obbligatorio l'uso della mascherina a bordo.

In allegato:

Ordinanza n. 119 del Presidente della Giunta Regionale del 25 giugno

Ordinanza n. 120 del Presidente della Giunta Regionale del 25 giugno

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 113 della Regione Emilia Romagna del 17 giugno: Linee guida per Centri diurni per gli anziani, visite didattiche e turistiche... Modifica di alcuni Protocolli regionali. Aggiornamento.

La Regione ha adottato le linee guida per la riapertura, dal 22 giugno, dei Centri diurni per anziani e per l'accesso di nuovi ospiti nelle strutture per anziani e disabili.
Dal 22 giugno potranno ripartire anche le visite didattiche e turistiche nelle aree naturali protette.

Il provvedimento contiene anche il protocollo, con le misure per la sicurezza, per le sale giochi, sale bingo e sale scommesse, la cui ripresa è prevista dal 19 giugno.
Inoltre, l'atto modifica alcuni punti di protocolli regionali adottati con precedenti ordinanze su negozi al dettaglio, mercati e strutture alberghiere e ricettive.

Sul sito della Regione Emilia Romagna potete prendere visione di  tutti i Protocolli di sicurezza e linee guida: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza

 In allegato: Ordinanza n. 113 del Presidente della Giunta Regionale del 17 giugno 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 111 della Regione Emilia Romagna del 15 giugno: attività estive per i bambini di età inferiore ai 3 anni.Aggiornamento.

Dal 22 giugno 2020, sono consentite le attività estive per i bambini di età inferiore ai 3 anni secondo le disposizioni dettate dal “Protocollo regionale per avvio di attività estive specificamente dedicate a bambine e bambini dai 9 ai 36 mesi di età”.

In allegato: Ordinanza n. 111 del Presidente della Giunta Regionale del 15 giugno 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 109 della Regione Emilia Romagna del 12 giugno: ripresa delle attività di Sagre e Manifestazioni Fieristiche, attività di sale giochi e parchi giochi, discoteche, accesso dei visitatori alle Strutture residenziali, altro… Aggiornamento.

Dal 15 giugno vengono consentite le attività di sagre e manifestazioni fieristiche secondo precise disposizioni.

Sempre dal 15 giugno sono consentite le attività di sale giochi e aree giochi per bambini secondo le disposizioni.

Dal 19 giugno sono consentite le attività delle discoteche secondo disposizioni.

Vengono adottate indicazioni per l’accesso dei visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani o disabili.

Modifica dei protocolli regionali alle precedenti ordinanze relative ad esercizi di somministrazione alimenti e bevande, strutture recettive e altri esercizi aperti al pubblico.

Parziale modifica ed integrazioni delle linee guida per il cinema, circhi e spettacoli dal vivo.

Vengono consentiti corsi con strumenti a fiato secondo le disposizioni.

Prendere visione del testo completo dell’Ordinanza per approfondire.

In allegato: Ordinanza n. 109 del Presidente della Giunta Regionale del 12 giugno 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 98 della Regione Emilia Romagna del 6 giugno. Ripresa attività di formazione, cinema, circhi, teatri, set cinematografici, congressi, convegni, prove di concorso, attività di scuole guida. Aggiornamento.

Dal 8 giugno è consentito riprendere da parte di soggetti pubblici e privati attività di formazione. E’ consentito lo svolgimento delle prove degli spettacoli dal vivo all’interno di teatri nel rispetto delle disposizioni.

Dal 15 giugno sono consentite le attività dei cinema, dei circhi, degli spettacoli dal vivo e dei set cinematografici secondo le diposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo”.

Sono consentiti congressi, convegni secondo le disposizioni.

Si possono svolgere le prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni.

Possono riprendere le attività delle scuole guida, delle scuole nautiche e degli studi di consulenza automobilistica secondo le disposizioni.

In allegato: Ordinanza n.98 del Presidente della Giunta Regionale del 6 giugno 2020

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 95 della Regione Emilia Romagna del 1 giugno. Protocollo dei Centri Estivi recepito dalla Regione. Aggiornamento.

I Centri estivi della nostra regione sono destinati alla fascia di età 3-17. Il protocollo è stato recepito con il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna (n. 95 del 1° giugno 2020). Le attività dei centri si svolgeranno preferibilmente all’aperto, in piccoli gruppi. Per la sicurezza di bambini, ragazzi, educatori e familiari, gli ingressi saranno scaglionati e regolati da triage. Gli ambienti e i materiali al loro interno saranno soggetti a procedure di frequente pulizia e disinfezione scrupolosamente definite.

In allegato: Ordinanza n. 95 del Presidente della Giunta Regionale del 1 giugno 2020

 

"Nuovo Coronavirus" – Ordinanza Sindacale n. 44 del 29 maggio 2020 Aggiornamento

Con l’Ordinanza Sindacale n. 44 del 2020 sono state adottate misure aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano di continuare ad intervenire rapidamente in alcuni ambiti operativi, al fine di preservare l’erogazione dei servizi essenziali, delle attività indifferibili nonché consentire e agevolare la ripresa delle attività, mediante il ripristino graduale dell’operatività, in linea con le recenti disposizioni del Governo che hanno introdotto la cosiddetta “fase 2”.  Si ordina:

la proroga sino al 31 agosto 2020 l’apertura degli uffici comunali al mattino, confermando la chiusura del giovedì pomeriggio e il ricevimento del pubblico SOLO su appuntamento e di confermare la riapertura della biblioteca comunale per l’attività di prestito e restituzione su appuntamento, garantendo all’atto della consegna e riconsegna dei libri, l’uso della mascherina e della distanza fisica di un metro. In ottemperanza alle indicazioni operative della Regione, la quarantena dei libri restituiti passa da 3 a 5 giorni;

ai Direttori di Area di continuare a garantire la continuità dei servizi e le attività indifferibili, nonché i servizi a supporto della ripresa delle attività, dando atto che le sotto indicate attività sono indifferibili da rendere in presenza da parte degli uffici del Comune.

Prendere visione dell’Ordinanza per approfondire le attività indifferibili dei settori.

Si ordina:

l’interdizione degli impianti sportivi a libera fruizione interni ai parchi e ai giardini comunali e ad altri spazi pubblici per le attività sportive di gruppo/squadra, fatta salva la possibilità di utilizzo per attività organizzate nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti;

- alla società Virgilio srl, di mantenere la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali ed agli utenti di mantenere l’uso della mascherina e la distanza fisica di almeno un metro con e dagli altri utenti, evitando in ogni caso qualsiasi forma di assembramento;

- di mantenere la riapertura dei parchi pubblici e delle aree sportive a libero accesso, al solo fine di svolgere attività motoria e sportiva individuale nelle modalità disciplinate dal DPCM del 26 aprile 2020 e dall'ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

Si autorizza:

la celebrazione dei matrimoni nel rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento fisico di almeno 1 metro e con l’uso della mascherina, e comunque nel numero massimo di 15 persone (esclusi: sposi, testimoni, officiante e personale comunale)

- la fruizione delle aree giochi presenti nelle aree verdi e l’utilizzo delle attrezzature ludiche nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento fisico di almeno 1 metro e con obbligo da parte dell’utilizzatore dell’uso della mascherina e della igienizzazione delle mani prima e dopo l'attività.

- la fruizione delle aree di sgambamento cani alla presenza di non più di 4 (quattro) persone contemporaneamente, nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento fisico di almeno un metro e con uso della mascherina.

- la riapertura dei bagni pubblici presenti presso Piazza Berlinguer limitatamente alla giornata di svolgimento del mercato settimanale;

- l’accesso agli orti comunali con le seguenti prescrizioni: accesso all'orto del solo titolare della concessione secondo la turnazione esposta all'ingresso e obbligo dell'uso della mascherina nelle parti comuni, obbligo da parte dell’utilizzatore dell'igienizzazione delle mani prima e dopo l'attività;

- la ripresa delle attività corsistiche e lo svolgimento di iniziative spettacolari ed eventi in forma statica nelle modalità definite dalle ordinanze regionali e dai protocolli di sicurezza relativi;

- la ripresa delle attività sportive nelle modalità definite dalle ordinanze regionali e dai protocolli di sicurezza relativi;

Si dispone:

- la sospensione delle attività dei Centri Sociali Ricreativi Anziani del territorio (a titolo esemplificativo gioco carte, giochi di gruppo, biliardo, ballo, corsi, etc) consentendo l’attività di bar e di asporto nel rispetto del protocollo regionale relativo agli “esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività di asporto e consumo sul posto, e le attività spettacolari in forma statica nel rispetto delle ordinanze regionali e dei relativi protocolli di sicurezza, anche utilizzando gli spazi esterni ai centri stessi;

- la conferma della chiusura del bagno pubblico presente presso il parco Fantazzini del Capoluogo.

In allegato: Ordinanza Sindacale n. 44 del 29 maggio 2020

 

"Nuovo Coronavirus" – I Protocolli delle attività sportive e sociali che sono riprese: protocolli regionali per lo sport, centri estivi, linee guida per il volontariato. Aggiornamento

Il Protocolli regionali per la ripresa delle palestre, piscine, campi da gioco. Lo sport rappresenta un settore molto importante, al centro della vita delle nostre comunità.

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/sport-ripartenza-in-sicurezza

Protocollo regionale per i centri estivi servizio indispensabile per la nostra comunità:

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/centri-estivi

Linee guida per il volontariato, un pilastro per il nostro paese:

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/linee-guida-per-il-volontariato

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 40 del 21 maggio: Riapertura dei Mercati sul territorio di Anzola dell’Emilia dal 23 maggio.

Nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, (allegato 1, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 maggio 2020), attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, sono CONSENTITI, sul territorio di Anzola dell’Emilia, i MERCATI:

Mercatino sperimentale del mercoledì a merceologia esclusiva- settore alimentare - ad Anzola dell’Emilia (BO) frazione Lavino di Mezzo in Piazzetta E. Biagi; 


Mercato del sabato a merceologia esclusiva - settore alimentare e non alimentare - ad Anzola dell’Emilia (BO) in Piazza Giovanni XXIII, Piazza Berlinguer e aree limitrofe.

E’ fatto obbligo l’utilizzo dei guanti “uso e getta” nelle attività di acquisto el’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.


In allegato: Ordinanza Sindacale n. 40 del 21 maggio con Planimetrie dei mercati

 

"Nuovo Coronavirus": Delibera Giunta Comunale n. 58 del 14 maggio 2020 –Agevolazioni a sostegno della ripresa delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.  Aggiornamento.

Con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 14 maggio sono state deliberate delle agevolazioni a sostegno della ripresa delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande e più specificatamente di consentire, a titolo non oneroso e fino al 31 ottobre 2020, (per agevolare il 
rapporto tra clienti e fornitore, garantendo al contempo la necessaria capacità ricettiva dell’esercizio,  ridotta dall’imposto distanziamento interpersonale, e nel rispetto della normativa del Codice della Strada),  alle attività di vendita al dettaglio in sede fissa di esporre presso l’area esterna all’esercizio commerciale i prodotti e le merci oggetto della propria attività;
- alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar-ristoranti di ampliare, dove già esistenti o di installare dehors allestiti con sedie e tavoli, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio, con o senza delimitazioni laterali, presso l’area esterna ai suddetti pubblici esercizi di somministrazione.


In allegato: Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 14 maggio

 

"Nuovo Coronavirus": Fase 2

Il Decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 e i DPCM del 17  e del 18 maggio 2020  hanno aggiornato le misure di contenimento del Coronavirus in vigore in tutto il Paese a decorrere da lunedì 18 maggio.

In Emilia-Romagna le misure sono integrate dall'Ordinanza n. 82 del 17 maggio del Presidente della Giunta Regionale del Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.84 del 21 maggio 2020 e Ordinanza n.87 del Presidente della Giunta Regionale del 25 maggio 2020

SPOSTAMENTI

La circolazione all'interno dei confini della Regione Emilia-Romagna è libera e non è più necessaria l'autocertificazione

Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti fuori Regione o all'estero, sia con mezzi di trasporto pubblici che privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; in questi casi è ancora richiesta l'autocertificazione, disponibile nella sezione dedicata del Ministero dell'Interno

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Permane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e per chi è in quarantena precauzionale

Rimane sempre d'obbligo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale:

di almeno 2 metri per l’attività sportiva 

di almeno 1 metro per ogni altra attività

Resta inoltre vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

MASCHERINE
È obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
L'ordinanza regionale del 16 maggio conferma l’uso obbligatorio della mascherina in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.
Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
RISTORAZIONE E BAR
Può riprendere l'attività di ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal  protocollo regionale  ristorazione , tra cui:

la distanza di almeno un metro tra i clienti, sia al banco che al tavolo

la disponibilità di prodotti igienizzanti, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici

l'accesso preferibilmente tramite prenotazione

la disinfezione delle superfici al termine di ogni servizio al tavolo

I clienti devono indossare la mascherina quando non consumano o non sono seduti al tavolo.
Resta consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto con il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

STRUTTURE RICETTIVE
Può riprendere l'attività di alberghi e agriturismi in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale strutture recettive alberghiere, in particolare

la distanza di almeno un metro tra le persone in tutte le aree comuni, favorendo la differenziazione dei percorsi all'interno

la disinfezione prima e dopo l'uso di ogni oggetto fornito all'ospite

la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali

Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina.

Anche per campeggi e villaggi turistici è consentita la riapertura nel rispetto del protocollo regionale strutture recettive all’aria aperta .

ACCONCIATURE, ESTETICA, TATUAGGI
Può riprendere l'attività di parrucchieri, barbieri, centri estetici, centri tatuatori e piercing in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale  benessere e protocollo artigianato .

NEGOZI E COMMERCIO AL DETTAGLIO
Possono riprendere le attività commerciali al dettaglio, a condizione che venga rispettata la distanza tra le persone di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dal protocollo regionale commercio .

In allegato: Decreto Legge n. 33 del 16 maggio

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17 maggio 2020

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 21 maggio 2020

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 87 del 25 maggio 2020

Protocollo regionale ristorazione

Protocollo regionale strutture recettive alberghiere

Protocollo regionale strutture recettive all'aria aperta

Protocollo regionale benessere

Protocollo  regionale artigianato

Protocollo regionale commercio

Dpcm del 17 maggio 2020

Allegati al Dpcm del 17 maggio 2020

Dpcm del 18 maggio modifiche al Dpcm del 17 maggio

 

"Nuovo Coronavirus":Riconsegna dei tesserini della stagione venatoria 2019/2020  Aggiornamento 11 maggio

Il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, all’art. 37, ha aggiornato i termini di cui all'art. 103, comma 1, differendoli di ulteriori 30 giorni.

Ne consegue che il tesserino può essere riconsegnato, senza l'applicazione di sanzioni, entro il 22 giugno prossimo.

In allegato: Lettera della RER sulla riconsegna dei tesserini venatori.

 

“Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 75 della Regione Emilia Romagna del 6 maggio:PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE E ALLE ATTIVITÀ  SPORTIVE. Aggiornamento.

 GLI SPOSTAMENTI  per ragioni di NECESSITÀ (tra cui fare la SPESA), LAVORO o motivi di SALUTE POSSONO AVVENIRE IN AMBITO REGIONALE.

GLI SPOSTAMENTI, per fare visita ai congiunti - così come definito dal DPCM e dalle FAQ - per  raggiungere seconde case, camper e roulotte, imbarcazioni e velivoli di proprietà con rientro in giornata POSSONO AVVENIRE IN AMBITO REGIONALE anche INSIEME A PERSONE CONVIVENTI (coniugi, figli partner).

Così come potranno avvenire in AMBITO REGIONALE gli spostamenti per SVOLGERE INDIVIDUALMENTE ATTIVITÀ SPORTIVA O MOTORIA ALL'APERTO (come per esempio ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione), sempre rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

L'ATTIVITÀ SPORTIVA INDIVIDUALE è permessa in strutture e circoli sportivi purché in spazi all’aperto e senza contatto fra gli atleti (quindi ok il tennis all'aperto) ma senza uso degli spogliatoi e altri spazi chiusi comuni. 
Ammesse anche le attività sportive acquatiche individuali, con l’accesso agli specchi d’acqua che potrà avvenire secondo modalità fissate dalle singole amministrazioni comunali.

Per QUALSIASI spostamento da casa è necessaria SEMPRE l'autocertificazione e un documento di riconoscimento.

In allegato: Ordinanza n. 75 del Presidente della Giunta Regionale del 6 maggio

Autocertificazione FASE 2

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza Sindacale 38/2020 del 5 maggio:APERTURA MERCATI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E POSTEGGI DESTINATI E UTILIZZATI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E AGRICOLI. Aggiornamento.

Con la nuova Ordinanza Sindacale n. 8/2020 SI ORDINA che dal 5 maggio 2020 nel rispetto delle prescrizioni anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, SIANO CONSENTITI sul territorio di Anzola dell’Emilia, esclusivamente i MERCATI a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli, secondo le risultanze indicate nelle allegate planimetrie, di seguito indicati:

Mercatino sperimentale del mercoledì a merceologia esclusiva- settore alimentare - ad Anzola dell’Emilia (BO) frazione Lavino di Mezzo in Piazzetta E. Biagi (consta di 5 posteggi del settore alimentare non assegnati in concessione); 


Mercato del sabato a merceologia esclusiva - settore alimentare – e posteggi destinati alla vendita di prodotti agricoli, ad Anzola dell’Emilia (BO) in Piazza Berlinguer, lati adiacenti l’edificio del Municipio ( consta di 5 posteggi del settore alimentare assegnati in concessione, (quello destinato agli “spuntisti” è stato soppresso per    mancanza di idoneo spazio) oltre che 5 posteggi destinati ai produttori agricoli non assegnati in concessione) 
e che gli stessi siano disciplinati   come segue:

Ogni area mercatale ovvero ogni postazione di esercizio ambulante sia dotata di perimetro recintato con transenne poste ad almeno tre metri dal limite frontale del banco e separato rispetto alle altre postazioni laterali con nastro colorato; 


Ad ogni esercente è affidato il presidio della proprio posteggio e la regolamentazione dell’accesso all’area delimitata fronte banco in numero di clienti non superiore ad uno. 


In prossimità degli accessi deve essere riportato un cartello che impone l’ingresso alla zona fronte banco a non più di una persona e che ricorda l’obbligo di mantenere la distanza minima di un metro tra gli avventori eventualmente in attesa del proprio turno. 


Venga indicato con nastro adesivo colorato collocato a pavimento il limite da mantenere da parte dell’avventore rispetto al fronte del banco (metri uno) 


Si impone l’uso della mascherina agli avventori in attesa e di mascherina e guanti agli acquirenti anche se il luogo è aperto;
Permane, per quanto applicabile, la regolamentazione dei mercati.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali vigenti. 


In allegato: Ordinanza Sindacale n. 38/2020 del 5 maggio

 

"Nuovo Coronavirus": il Decreto del Sindaco 9/2020 del 30 aprile proroga al 30 maggio della chiusura al pubblico degli uffici nei pomeriggi del giovedì e del ricevimento del pubblico su appuntamento. Aggiornamento.

Con il nuovo Decreto Sindacale, per contrastare il diffondersi del contagio del Nuovo Coronavirus Covid – 19, vengono prorogate alla data del 30 maggio 2020 le disposizione previste nei decreti sindacali n. 5 del 10.03.2020 e n. 6 del 13.03.202°:
 Momentanea chiusura al pubblico degli uffici nei pomeriggi del giovedì e ricevimento del pubblico su appuntamento.

In allegato:

Decreto Sindacale n. 9/2020  del 30 aprile

 

"Nuovo Coronavirus": Scheda informativa sui Provvedimenti ad Anzola e tutte le misure. Dal 4 maggio. Aggiornamento 1 maggio

In allegato:

Scheda informativa Comune di Anzola dal 4 maggio

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza n. 74 della Regione Emilia Romagna del 30 aprile.Aggiornamento.

La nuova Ordinanza emanata dal Presidente della Regione Emilia Romagna prevede a partire da lunedì 4 maggio, misure che si applicheranno su tutto il territorio regionale compresa la Provincia di Piacenza. In sintesi:

mascherine obbligatorie in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. Possibilità di raggiungere le seconde case per le attività di manutenzione, Possibilità di praticare allenamento e attività motoria e sportiva all’aperto, solo in forma individuale. Riapertura di parchi e giardini ( non le spiagge), biblioteche (per la sola attività di prestito, non di consultazione) e cimiteri.
L’atto definisce anche le modalità di organizzazione del trasporto pubblico locale, per far fronte alla riapertura di parte delle attività produttive, garantendo sempre la sicurezza sanitaria.
Restano le norme sul distanziamento sociale, così come gli spostamenti per lavoro, salute e comprovata urgenza definiti nel Decreto governativo. Fare la spesa sarà consentito in ambito provinciale, così come sarà consentita la visita ai “congiunti” in quello regionale.
Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti.

Seconde case, camper, roulotte: da lunedì 4 maggio sarà possibile raggiungere le seconde case, camper e roulotte di proprietà per compiere le necessarie attività di manutenzione. Un’opportunità che si affianca a quella già concessa per imbarcazioni e velivoli di proprietà. Anche in questo caso ci si potrà spostare solo nell’ambito della stessa provincia, individualmente e rientrando in giornata alla propria abitazione.
In ambito provinciale, è concesso l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per ricevere in magazzino beni e forniture

Riaprono i parchi e i giardini pubblici, ma i SINDACI potranno disporre la temporanea chiusura di aree in cui non sia possibile garantire il rispetto del divieto di assembramento o delle distanze di sicurezza di un metro.

Sono consentiti l’allevamento o l’addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Viene invece confermato il DIVIETO di accesso a SPIAGGE e arenili, sia in concessione che liberi, compresa la battigia.

Viene CONSENTITA l’attività motoria e sportiva all’aperto come ciclismo, corsa, equitazione, pesca sportiva e caccia di selezione. Anche in questo caso, però, solo in ambito provinciale, in forma individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza di due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro negli altri casi.

Via libera anche all’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paraolimpico e dalle rispettive Federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali.

Cimiteri

Anche i cimiteri potranno riaprire e saranno le Amministrazioni Comunali a dettare orari e modalità di accesso.

Biblioteche

Per la sola attività di prestito (non dunque di consultazione),l’ordinanza consente la riapertura delle biblioteche.Consegna e restituzione dei volumi dovranno essere organizzate in sicurezza, in modo da evitare qualsiasi rischio di contagio.

Trasporto pubblico

Dal 4 maggio, i servizi di trasporto pubblico – su ferro e gomma - dovranno tenere conto della accresciuta domanda di mobilità, legata alla riapertura di parte delle attività produttive. In particolare, l’offerta del servizio ferroviario regionale dovrà essere aumentata del 50% rispetto a quella attuata fino al 3 maggio, attestandosi su un valore del 60% rispetto ai servizi effettuati nel periodo pre-emergenza.
La rimodulazione graduale dell’offerta dei servizi ferroviari e su gomma verrà costantemente monitorata per garantire adeguati livelli di servizio.
Allo stesso tempo, le società di trasporto dovranno predisporre adeguate misure per la sicurezza sanitaria, attuando procedure di sanificazione e igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto - almeno una volta al giorno. Dovranno essere adottate misure di nformazione per i passeggeri sul comportamento cui attenersi e misure organizzative per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale. I passeggeri potranno salire e scendere sia dalla porta centrale che da quella posteriore, evitando il contatto tra chi sale e chi scende e saranno adottati accorgimenti per la separazione della postazione di guida.

Sugli autobus sarà sospesa l'emissione di biglietti a bordo. Sarà incentivata la vendita di biglietti con sistemi telematici e self-service.

APPENA POSSIBILE VERRA’ PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO SULLE MISURE IN VIGORE NEL NOSTRO COMUNE ALLA LUCE DI TUTTI I NUOVI PROVVEDIMENTI.

In allegato:

  Ordinanza n. 74 del Presidente della Giunta Regionale del 30 aprile

 

"Nuovo Coronavirus": PROROGA al 31 luglio dei BONUS SGATE, buoni sociali. Aggiornamento del 30 aprile.

Si informano tutti i referenti a vario titolo coinvolti che con Deliberazione 140/2020/R/COM del 28 aprile, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha esteso la proroga dei termini per il rinnovo dei bonus sociali (luce, gas, acqua). In particolare, in considerazione delle difficoltà logistiche che il perdurare delle misure restrittive disposte dal Governo per il contenimento della pandemia introduce per quanti devono presentare domanda di rinnovo dei bonus, l'Autorità ha esteso il differimento dei termini anche a coloro che avrebbero dovuto rinnovare i bonus entro il mese di maggio, cioé i titolari di bonus in scadenza al 30 giugno 2020. Pertanto a tutti i cittadini che avrebbero dovuto presentare domanda di rinnovo entro il 31 Marzo, il 30 Aprile e il 31 Maggio 2020, è consentito provvedere al rinnovo entro il 31 Luglio 2020.Il Sistema provvederà, in questi casi, ad assegnare un periodo di agevolazione in continuità al precedente. Resta invariata la durata complessiva di 12 mesi dei bonus, così come le altre disposizioni. di cui alla Delibera 76/2020 del 18 marzo u.s.

 

"Nuovo Coronavirus": Nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile Aggiornamento

Con il nuovo DPCM del 26 aprile il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha annunciato le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19  per la cosidetta FASE DUE. Sono misure in vigore dal 4 al 17 maggio (spostamenti, attività commerciali, trasporti…) in sostituzione del Dpcm del 10 aprile (ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 2 commi 7, 9, 11 che si applicano dal 27 aprile comulativamente alle disposizioni del 10 aprile)

In particolare saranno consentiti gli spostamenti non solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute ma anche per incontrare congiunti (SOLO ALL’INTERNO DELLA STESSA REGIONE) purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Ci saranno inoltre novità per l’accesso a parchi e giardini pubblici (no assembramenti e distanza di un metro) e per le attività motorie all’aria aperta

In allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 

 

"Nuovo Coronavirus": Nuova Ordinanza della RER del 24 aprile  Aggiornamento.

La nuova Ordinanza n. 833 della Regione Emilia Romagna del 24 aprile prevede che, da lunedì 27 aprile che oltre a prevedere lo stop alle misure ulteriormente restrittive nella provincia Rimini e a Medicina (Bo), dispone, in tutta la regione, il via libera alla vendita cibo da asporto (solo tramite ritiro dietro prenotazione on line o telefonica) e ad attività di toelettatura animali da compagnia.
L’atto prevede anche un intervento straordinario di distribuzione ai cittadini di 4,5 milioni di mascherine di qualità certificata, di cui 500mila in favore delle aziende di trasporto pubblico.

In allegato: Ordinanza n. 833 del Presidente della Giunta Regionale del 24 aprile

 

"Nuovo Coronavirus": Ordinanza del Sindaco 37/2020 del 22 aprile proroga al 3 maggio  il divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica presso i mercati. Aggiornamento del 22 aprile

Con ordinanza del Sindaco 37/20202 del 22 aprile per attuare le misure di contenimento del contagio da Covid – 19, viene prorogata fino al 03 maggio 2020 compreso il divieto di svolgimento delle attività di commercio su area pubblica nel mercato settimanale del Sabato ad Anzola dell’Emilia (BO) in Piazza Giovanni XXII, Piazza Berlinguer e aree limitrofe, e nel mercatino sperimentale del mercoledì ad Anzola dell’Emilia (BO) frazione Lavino di Mezzo in Piazzetta E.Biagi.

In allegato:

Ordinanza del Sindaco 37/2020 del 22 aprile

 

"Nuovo Coronavirus" : Il Decreto del Sindaco 7/2020 del 21 aprile proroga al 3 maggio della chiusura al pubblico degli uffici nei pomeriggi del giovedì e del ricevimento del pubblico su appuntamento. Aggiornamento del 21 aprile

Con il nuovo Decreto Sindacale, per contrastare il diffondersi del contagio del Nuovo Coronavirus Covid – 19, vengono prorogate alla data del 3 maggio 2020 le disposizione previste nei decreti sindacali n. 5 del 10.03.2020 e n. 6 del 13.03.2020;
 Momentanea chiusura al pubblico degli uffici nei pomeriggi del giovedì e ricevimento del pubblico su appuntamento.

In allegato:

Decreto del Sindaco 7/2020 del 21 aprile

Manifesto con riepilogo dei servizi, dei numeri di telefono dei vari settori e delle chiusure attuate

 

Nuovo Coronavirus Covid – 19  Proroga al 3 maggio delle misure per contenere il contagio.  Aggiornamento dell’11 aprile

Il nuovo DPCM firmato il 10 aprile dal premier Giuseppe Conte proroga al 3 maggio 2020 le misure restrittive delle disposizioni dei precedenti Decreti (8-9-11-22 marzo - 1 aprile) e delle Ordinanze ministeriali del 20 e 28 marzo. Il Decreto sospende inoltre le manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati e gli allenamenti. Si continueranno invece ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle singole Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. 

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 , come modificato dal DM 25 marzo 2020 ,  ESCLUSE QUELLE ALLEGATE nell'allegato del Nuovo Decreto. Il Decreto consente l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati dal 14 aprile. 

Si ricorda che: gli spostamenti su tutto il territorio nazionale sono consentiti esclusivamente per lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute. È inoltre vietato lo spostamento, con mezzi pubblici o privati, in un Comune diverso da quello in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. I motivi che giustificano lo spostamento possono essere attestati compilando un modulo di autodichiarazione, che le forze dell'ordine addette potranno comunque fornire al momento del controllo.

In allegato:

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile

 

"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del  2 aprile.

Le misure in vigore prorogate al 13 aprile

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile PROROGA FINO AL 13 APRILE 2020TUTTE LE MISURE GIÀ ADOTTATE con :

ii Dpcm del 25 marzo che integra il Dpcm del 22 marzo integrando l’elenco delle attività commerciali, Ordinanza Ministeriale Salute-Interno del 22 marzo, le Ordinanze regionali del 18 e del 21 marzo riguardanti la chiusura nei giorni festivi dei supermercati e tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, divieto di qualsiasi assembramento con chiusura dei parchi e giardini pubblici. Sospesi giochi e scommesse, Ordinanza del Sindaco del 17 marzo, divieto di accesso e utilizzo di tutte le aree verdi pubbliche e parchi, giardini pubblici e strutture giochi dei bambini, divieto utilizzo delle panchine e bagni pubblici, divieto orti comunali, Ordinanza del Sindaco del 16 marzo chiusura dei cimiteri comunali, DPCM dell'11 marzo: chiuse attività commerciali non essenziali, spostamenti solo per lavoro, salute, necessità, Ordinanza del Sindaco n. 25 del 10 marzo.

Ricordando che #iorestoacasa è la principale misura per il contrasto alla diffusione del contagio, che la distanza di sicurezza interpersonale e il divieto di assembramenti sono elementi fondamentali di profilassi e sicurezza per sé e per gli altri, comunichiamo che In SINTESI sono confermate:


1. LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI PERSONALI che restano consentiti solo per ragioni di LAVORO, SALUTE e NECESSITÀ
2. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NON ESSENZIALI. Resta consentita l’attività di vendita di alimentari, farmacie e parafarmacie, prodotti peer l’igiene della persona, alimenti per animali e altri generi di necessità;
3. SOSPENSIONE delle ATTIVITÀ DIDATTICHE  che possono essere svolte con modalità a distanza; 
4. SOSPENSIONE delle ATTIVITÀ SPORTIVE DI QUALUNQUE TIPO E A QUALUNQUE LIVELLO, compresi gli allenamenti anche di atleti professionisti;
5. SOSPENSIONE delle ATTIVITÀ ED INIZIATIVE CULTURALI, SPETTACOLARI, AGGREGATIVE;
6. SOSPENSIONE delle funzioni RELIGIOSE e CIVILI;
7. SOSPENSIONE delle ATTIVITÀ DI MUSEI, BIBLIOTECHE, CINEMA, TEATRI DISCOTECHE E PUB,  CENTRI CULTURALI ED AGGREGATIVI;
8. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI BAR, PIZZERIE E RISTORANTI, anche da asporto. 
9. Resta consentita la CONSEGNA A DOMICILIO per gli alimentari, per le attività di ristorazione e per le altre attività consentite, nel rispetto delle norme di igiene e di sicurezza definite. In fondo a questo messaggio viene riportato l’elenco aggiornato delle attività interessate.
GLI UFFICI COMUNALI SONO APERTI per questioni in differibili e ricevono su appuntamento. I numeri di riferimento sono 051.650.2111 per l’URP e lo Stato Civile e 051.650.2167 per contattare i SERVIZI SOCIALI.
È VIETATO L’ACCESSO A: 

* PARCHI E GIARDINI / AREE GIOCO E AREE SPORTIVE
* ORTI COMUNALI
*
CIMITERI COMUNALI
* AREE DI SGAMBAMENTO CANI
È VIETATO L’USO DI
* PANCHINE E E BAGNI PUBBLICI
* BICICLETTE. PATTINI, SKATE E MONOPATTINI PER MOTIVI LUDICI
L’ATTIVITÀ MOTORIA è consentita SOLO IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE nelle modalità che sono state via via precisate.

 SONO CHIUSI AL PUBBLICO:

* IL CENTRO DI RACCOLTA di via Roccanovella.
* IL POLIAMBULATORIO di via XXV Aprile (Per necessità contattare 051.681.3492).
* L’Ufficio della POLIZIA LOCALE del presidio di Anzola perchè gli agenti sono impegnati nei servizi di controllo del territorio. (Per informazioni e urgenze è SEMPRE ATTIVO dalle 07,15 alle 19,00 di TUTTI I GIORNI il numero 051.687.0087.
SONO APERTI AL PUBBLICO:
* L’UFFICIO POSTALE di Anzola di via Bonfiglioli TUTTIM I GIORNI DALLE 8.20 ALLE 13.35.
NON SI SVOLGERANNO I MERCATI SETTIMANALI.

In allegato:

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile

 

"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 1 aprile

ATTIVITÀ MOTORIA DEI BAMBINI, SPOSTAMENTI

Riportiamo gli estratti della circolare emessa il- 31 marzo 2020 - dal Ministero dell’Interno.

È CONSENTITO, AD UN SOLO GENITORE, CAMMINARE CON I PROPRI FIGLI MINORI in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, PURCHÉ IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE.

NON È CONSENTITO SVOLGERE ATTIVITÀ LUDICA O RICREATIVA ALL’APERTO ED ACCEDERE AI PARCHI, ALLE VILLE, ALLE AREE GIOCO E AI GIARDINI PUBBLICI.

L’ATTIVITÀ MOTORIA NON VA INTESA COME EQUIVALENTE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA (jogging).

Sono consentiti SPOSTAMENTI PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE  GIUSTIFICATI da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

TUTTI GLI SPOSTAMENTI SONO COMUNQUE SOGGETTI AL DIVIETO GENERALE DI ASSEMBRAMENTO E, QUINDI, ALL’OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA MINIMA DI UN METRO DA OGNI ALTRA PERSONA

 Per ulteriori informazioni:   https://www.interno.gov.it/it/notizie/attivita-motoria-i-figli-precisazioni-viminale

 In allegto:

Circolare del Ministero dell’interno del 31 marzo

 

"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 29 marzo.

PROROGHE: TRIBUTI LOCALI, COSAP, TARIFFA PUNTUALE, REVISIONE VEICOLI, RINNOVO PATENTE, CARTA D’IDENTITA’, MODELLO 730 e altro.

SOSPENSIONE PAGAMENTO TRIBUTI LOCALI E PROROGA AL 30 GIUGNO.


In questi giorni abbiamo deciso di sospendere i termini di pagamento dei tributi locali fino al 31 maggio. Si tratta di una misura assunta per sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese. Alcuni esempi:
1. chi dovrebbe pagare la Cosap tra pochi giorni potrà farlo il 30 giugno;
2. sono posticipate le rateizzazioni concesse per versamenti, accertamenti o ingiunzioni (chi doveva pagare in 6 rate continuerà a farlo in 6 rate ma la prima sarà a giugno);
3. sulla scadenzatariffa puntuale rifiuti anno 2020 Geovest non emetterà nessuna fattura al 30 giugno (ipotizzando come prima data utile il 30 settembre) tenuto conto del differimento approvazione tariffe al 30 giugno 2020.

Resta inoltre inteso che se entro maggio la situazione non sarà superata, o la ripresa sarà comunque lenta, prorogheremo questa decisione con lo spirito di sostenere l'economia locale e la cittadinanza, al fine di permettere a tutti di guardare il futuro con maggiore fiducia.
Ricordiamo inoltre che l’Amministrazione ha già adottato la misura della sospensione del pagamento dei servizi a domanda individuale non fruiti, sia per quello che riguarda la quota variabile (legata a numero delle effettive presenze) sia per quello che riguarda la quota fissa (somma dovuta indipendentemente dalla frequenza) per tutto il periodo in cui i servizi scolastici e sociali sono sospesi.

Queste le altre proroghe:

Revisione veicolo - per i veicoli la cui revisione è scaduta nel periodo tra il 17 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza necessità di effettuare la revisione.
Rinnovo patente- il rinnovo delle patenti di guida scadute nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 agosto 2020 sono posticipate al 31 agosto 2020
Assicurazione auto- si ha tempo fino al 30esimo giorno successivo alla scadenza indicata in polizza per provvedere al rinnovo della copertura assicurativa (attualmente la normativa prevede 15 giorni). Questa disposizione vale solo per le assicurazioni che hanno la rata in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Carta d’identità- tutti i documenti di riconoscimento in scadenza dal 17 marzo in poi mantengono la loro validità fino al £! AGOSTO 2020. Attenzione però NON è prorogata la validità ai fini dell’espatrio la quale rimane quella originaria
Permessi di soggiorno- i permessi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.

Foglio Rosa- CGQ (carte di qualificazione del conducente), CFP (certificati per il trasporto di merci pericolose) e Permesso provvisorio guida- la scadenza di tutti questi documenti è posticipata al 30 giugno 2020
Carichi affidati all’Agente della riscossione: sospensione dei termini di versamento scadenti dal 8 marzo 2020 e 31 maggio 2020 di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito e ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. E’ previsto il differimento al 31 maggio 2020 anche della rata scaduta al 28 febbraio 2020 relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza al 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”
Modello 730- E’ prorogato al 30 settembre 2020 il termine ultimo per l’invio del modello 730. I conguagli a credito da parte del sostituto d’imposta avverranno nella prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

In allegato: Delibera n. 41 del 28 marzo

"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 28 marzo.

IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA: sospesi i termini dei procedimenti amministrativi. RICONSEGNA TESSERINI VENATORI. PROROGATI I BONUS SGATE

Per i procedimenti amministrativi, avviati alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ad essa, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Si tratta della sospensione dei termini prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cosiddetto “Cura Italia”), richiamata nella circolare del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
In base a tali disposizioni, peraltro, viene conservata la validità fino al 15 giugno di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Ai fini di una uniforme interpretazione ed applicazione della norma, la circolare individua, in particolare, i procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e in materia di cittadinanza.
n particolare è stato evidenziato che tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giungo 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.

RICONSEGNA TESSERINI VENATORI

In considerazione delle disposizioni presenti nel (Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 Cura Italia) la riconsegna dei tesserini venatori, per i quali il termine di legge stabiliva entro il 31 marzo la riconsegna ai Comuni, viene prorogato di 52 giorni ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto Legge dove viene stabilito che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

 Per prendere visione del Decreto Legge del 17 marzo n.18 "Cura Italia":
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4247

PROROGATI I BONUS SGATE

Viene disposto il differimento di alcuni termini correlati alla gestione dei bonus sociali nazionali e la temporanea sospensione dei relativi flussi di comunicazione alla luce delle misure straordinarie adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. Per il periodo che va dal 1 marzo al 30 aprile, alla luce delle misure restrittive disposte dal Governo per il contenimento della pandemia, il provvedimento dispone che a coloro che dovessero rinnovare la domanda di bonus oltre la scadenza originaria prevista dalla regolazione, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine del suddetto periodo di sospensione, sia garantita la continuità dei bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi.
Pertanto tutti i cittadini beneficiari di bonus in scadenza al 30 aprile 2020 (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 31 marzo) o al 31 maggio (che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo entro il 30 aprile), potranno richiedere il rinnovo entro il 30 giugno per vedere garantito l'ulteriore periodo di 12 mesi in continuità con il precedente. Tutto ciò, naturalmente, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti di prolungamento delle restrizioni conseguenti all'emergenza Covid-19.

"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 25 marzo - nuovo modello di autocertificazione del 26 marzo

Il Governo ha emanato un nuovo Dpcm del 25 marzo che ha aggiornato ulteriormente l'elenco delle attività industriali e commerciali sostituendo l'elenco di cui all'allegato 1del precedente Decreto. 
Pertanto l'elenco analitico delle attività aperte è stato modificato anche nella sintesi rielaborata contenuta nel documento allegato.

 In allegato:

Dpcm del 25 marzo Ministro  dello Sviluppo Economico

Allegato attività essenziali

Nuova Autocertificazione 26 marzo

 

"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 22 

Due importanti atti amministrativi emanati dal Governo per far fronte all’aggravarsi delll'emergenza del Nuovo Coronavirus, in vigore fino al 3 aprile sull’intero territorio nazionale: 

 il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’interno del 22 marzo introduce il divieto di spostarsi dal Comune in cui ci si trova, se non per comprovate esigenze di salute, lavoro o assoluta urgenza, e comunque l’impossibilità di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza. L'ordinanza È GIÀ IN VIGORE

 In allegato: Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’interno del 22 Marzo

 Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo che prevede su tutto il territorio nazionale la CHIUSURA DI OGNI ATTIVITÀ PRODUTTIVA che non sia strettamente necessaria a garantire beni e servizi essenziali,

SONO SOSPESE tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle necessarie a garantire beni e servizi essenziali (indicate nell’ALLEGATO 1 del Decreto) e dei servizi di pubblica utilità, 

SONO CONSENTITE le attività legate alle famiglie, tra cui servizi sociali, alberghi e badanti, l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella medico-sanitaria (compresi veterinari) e farmaceutica, i servizi di call center, posta, comunicazione e vigilanza, le attività finanziarie, legali, professionali, scientifiche, tecniche e di manutenzione elettrica e idraulica, e ogni altra attività rilevante per l’economia e la difesa nazionale o per scongiurare il rischio di incidenti;

le attività produttive che sarebbero SOSPESE possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo compresa la spedizione della merce in giacenza e possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. 

In allegato: 

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo

 

"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 21 marzo

Con ordinanza della Regione Emilia-Romagna di oggi, 21 marzo, vengono chiusi nei giorni festivi, dal 22 marzo al 3 aprile, i supermercati e tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali. il divieto NON SI APPLICA ALLE EDICOLE.

L’Ordinanza Regionale conferma le disposizioni già adottate con Ordinanza dal Sindaco del 16 marzo: la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali.

In allegato: 

Decreto 45 del Presidente della Giunta Regionale del 21 Marzo

 

"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 18 marzo

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha emesso un'ordinanza valida DAL 19 MARZO AL 3 APRILE che conferma e precisa le disposizioni già adottate nell'ordinanza del Sindaco del 17 MARZO 2020.

Resta inteso che per gli aspetti non trattati (uso delle attrezzature sportive e ludiche a libero accesso) valgono le disposizioni DI DIVIETO dell'ordinanza sindacale, mentre per l'accesso alle aree di SGAMBAMENTO CANI l'ordinanza sindacale è superata dalle disposizioni dell'ordinanza regionale di seguito riportate.

1. Al fine di evitare assembramenti di persone, sono CHIUSI AL PUBBLICO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. L’USO DELLA BICICLETTA e lo SPOSTAMENTO A PIEDI sono consentiti esclusivamente per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’ATTIVITÀ MOTORIA (passeggiata per ragioni di salute) o l’USCITA CON L'ANIMALE DA COMPAGNIA per le sue esigenze fisiologiche, si è OBBLIGATI A RESTARE IN PROSSIMITÀ DELLA PROPRIA ABITAZIONE.

2. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante è consentita SOLO lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali; limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6 alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice; NON Ė CONSENTITA nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.

3. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 19 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

In allegato: 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 18 marzo.

 

"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 17 marzo

ORDINANZA DI CHIUSURA DI PARCHI, AREE VERDI ED UTILIZZO DI BICICLETTE. LIMITAZIONI ALLE AREE DI SGAMBAMENTO. OVVERO: PIÙ ATTENZIONE AL RISPETTO DELLE REGOLE E MENO ATTENZIONE AL NUMERO DEI CONTAGIATI.

Il Sindaco Giampiero Veronesi ha emesso una nuova ordinanza che riportiamo qui sotto. L'ha accompagnata con un proprio messaggio che ne spiega il senso e chiarisce anche la posizione che ha tenuto in merito a diverse richieste di informazioni che sono giunte in questi giorni.

SI prevede DAL 17 MARZO FINO AL 3 APRILE 2020 
 il DIVIETO DI ACCESSO E UTILIZZO, a qualunque ora, di tutte le AREE VERDI PUBBLICHE, dei PARCHI e dei GIARDINI PUBBLICI, delle STRUTTURE E DEI GIOCHI PER BAMBINI, degli IMPIANTI SPORTIVI A LIBERA FRUIZIONE su tutto il territorio comunale;

il DIVIETO DI ACCESSO E USO, a qualunque ora, degli ORTI COMUNALI;

che le AREEE DI SGAMBAMENTO CANI vengano utilizzate SOLTANTO DAI PROPRIETARI DI ANIMALI PRIVI DI GIARDINO PRIVATO, con accesso limitato ad un solo proprietario per volta, SENZA FORMARE FILE ALL'ESTERNO;

il DIVIETO DI UTILIZZO DELLE PANCHINE E DEI BAGNI PUBBLICI;

Il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, su tutto il territorio comunale, per motivi ludici di BICI, PATTTINI, MONOPATTINI, SKATEBOARD E MEZZI SIMILI. Rimane consentito l’uso delle biciclette per recarsi a lavoro, per andare a fare la spesa o le altre ragioni previste nel DPCM 2929 del 11/03/2020.

SI RACCOMANDA
in ogni zona del Comune il PUNTUALE RISPETTO DA PARTE DEI SINGOLI CITTADINI LIMITAZIONI DEGLI SPOSTAMENTI consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

AVVERTE
che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p..e alla comminazione delle sanzioni previste dalla legge;

In allegato: 

Ordinanza Sindacale del Sindaco Veronesi del 17 marzo.

 

"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 16 marzo 

Si comunica che con ORDINANZA SINDACALE da OGGI e FINO AL 3 APRILE è stata disposta la CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di MASSIMO CINQUE PERSONE; con lo stesso provvedimento è stata disposta anche la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività di iniziativa privata connessa ai servizi cimiteriali.

Si ricorda che sempre FINO AL 3 APRILE è sospesa ogni attività negli ORTI COMUNALI e che nonostante le interpretazioni e le disposizioni emanate il principio #IORESTOACASA è la prima regola da seguire perché l’unica misura che può sicuramente contenere la diffusione del contagio.

In allegato: 

Ordinanza Sindacale del Sindaco Veronesi del 16 marzo.

 

"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 12 marzo

TRASPORTI

Da oggi 13 marzo 2020 il SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE sarà oggetto di una riprogrammazione dei servizi che garantisca un servizio almeno con cadenza oraria sulle linee principali o nelle ore di punta e bi-orario sulle rimanenti linee e fasce orarie.

Dal sito TRENITALIA:
“A seguito delle disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del Coronavirus, il programma dei treni regionali è stato rimodulato di intesa con la Regione Emilia Romagna (Ordinanza del 12 marzo) committente del servizio. I treni sono cancellati\sostituiti con bus secondo il seguente programma di servizio.
Attivo call center gratuito 800 89 20 21”

Il SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE su bus (urbano ed extraurbano) verrà effettuato secondo la programmazione prevista nei periodi di vacanza scolastica.
Dal sito di TPER:
“In conseguenza di quanto stabilito dal DPCM del 9 marzo e di concerto con le Agenzie per la Mobilità SRM e AMI, le Istituzioni e la Regione Emilia-Romagna, si informa che a partire da giovedì 12 marzo e fino a nuova disposizione, dal lunedì al sabato, anche nei bacini di Bologna e Ferrara sarà attivo un servizio di trasporto pubblico rimodulato in funzione della minore domanda, in analogia con quanto in essere in altri territori, già precedentemente interessati da misure urgenti di contenimento del contagio.
A Bologna, da giovedì 12 marzo:
Riduzione delle frequenze su alcune linee urbane nella fascia oraria tra le ore 7 e le 20. Le linee interessate dalla riduzione dei transiti sono le urbane 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 59, la navetta C e la linea speciale BLQ Aerobus.
Le seguenti linee sono sospese, in quanto attive di norma nei soli giorni di scuola: 114, 116, 123, 141, 142, 143, 144, 152, 154, 156, 162, 163, 164, 165, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 231, 244, 300, 353, 354, 358, 442, 444, 450, 504, 506, 507, 531, 538, 554, 654, 684, 689, 850, 851, 903, 904, 905. Sospesa, inoltre, la linea 242.
Sulle restanti linee suburbane ed extraurbane sono sospese le sole corse che nella tabella degli orari al pubblico recano la relativa indicazione di effettuazione nei soli giorni scolastici.
Per le linee a prenotazione Prontobus resta in vigore l’assetto scolastico.
Il servizio di trasporto a chiamata Colbus è sospeso.
La domenica resta in vigore il regolare servizio festivo”

In allegato:

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 12 marzo

 

"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 12 marzo

Il nuovo DPCM dell' 11 marzo chiude NEGOZI E SERVIZI NON ESSENZIALI al fine di ridurre ulteriormente gli spostamenti e le occasioni di contagio.

È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA EVITARE GLI SPOSTAMENTI NON NECESSARI E SOPRATTUTTO RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO TRA LE PERSONE.

In questi giorni abbiamo visto anziani, adulti, ragazzi, genitori e bambini, al parco, in piazza, sulla ciclabile, non rispettare tali indicazioni, fare gruppo, giocare insieme, sedere vicini.

RIDUCETE GLI SPOSTAMENTI, I CONTATTI TRA LE PERSONE, GLI ASSEMBRAMENTI. NE VA DELLA SALUTE DI OGNUNO E DI TUTTI.

Carabinieri e Polizia Municipale continueranno ad effettuare controlli ma SENZA LA REPONSABILITÀ DI OGNUNO TUTTO RISCHIA DI DIVENTARE INUTILE.

 DAL 12 AL 25 MARZO

SONO CHIUSI i servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, piadineria, kebab, etc). RESTA CONSENTITA LA CONSEGNA A DOMICILIO nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. 

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 e nell’allegato 2

SONO APERTI: le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Possono essere disposti la riduzione e la soppressione dei servizi di trasporto pubblico locale, nazionale e internazionale, assicurando i servizi minimi essenziali. 

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda:

• il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile; 

• di incentivare le ferie e i congedi retribuiti; 

• di sospendere le attività non indispensabili alla produzione; 

• di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, anche con adozione di strumenti di protezione individuale e di incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;  

• di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;

Allegato 1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati / Supermercati / Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2 - SERVIZI PEER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

In allegato: 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo

MODULO di autocertificazione per gli spostamenti

 

"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 11 marzo

Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 10 marzo

Ordinanza n. 25 del Sindaco di Anzola del 10 marzo

Nella nuova ordinanza Regionale le disposizioni (art.1 comma 1 lettera n del Dpcm del 8 marzo) sono estese a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto: Take Away, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere. L'apertura al pubblico da lunedì a venerdì con orario  6.00 - 18.00. Dopo la chiusura al pubblico alle 18.00 sarà possibile la solo consegna a domicilio a casa del cliente, nel rispetto delle norme di tutela dei rapporti interpersonali. Tali attività devono osservare la chiusura al pubblico  nei giorni festivi e prefestivi, è comunque sempre consentita la consegna a domicilio. Per i mercati settimanali ordinari e straordinari nel territorio del Comune di Anzola si osserva la sospensione totale, come da ordinanza 25 del Sindaco Veronesi del 10 marzo.

In allegato:

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 10 marzo

Ordinanza n. 25 del Sindaco di Anzola del 10 marzo

 

"Nuovo Coronavirus" Aggiornamento del 10 marzo

COSA FARE FINO AL 3 APRILE: VOGLIAMOCI BENE #iorestoacasa

Il nuovo DPCM e l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 9 marzo muovono nella stessa direzione. Per contrastare la diffusione del contagio è necessario limitare gli spostamenti e i contatti tra le persone a quelli minimi necessari. Ci si può muovere per lavoro, per necessità o per motivi di salute. #iorestoacasa è un principio di responsabilità, di sicurezza e di solidarietà che tutti dobbiamo fare nostro.

Non ci si deve muovere per uscire a cena, fare aperitivo, andare al cinema o a trovare gli amici.

Si deve mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro tra le persone.

Le attività di bar e ristorazione possono restare aperte dalle 6.00 alle 18.00, mentre saranno garantite le normali aperture dei negozi e dei supermercati, che saranno riforniti regolarmente. Non c’è quindi bisogno di fare scorte.

Nei giorni festivi e nei prefestivi saranno chiusi i centri commerciali e i megastore non alimentari. Sono anche sospesi i mercati settimanali.