In seguito all'entrata in vigore di norme che hanno modificato il quadro legislativo in materia edilizia, precisiamo alcune novità nella presentazione di pratiche presso lo Sportello Unico per le l'Edilizia e le Attività Produttive.
Attività edilizia libera
Dal 26 maggio 2010, in base alla Legge 73/2010, che modifica l'art. 6 del Testo Unico per l'Edilizia del 2001, cambia la disciplina attuativa dei titoli edilizi. In particolare, una serie di attività vengono definite di edilizia libera e quindi non soggette a titolo abilitativo edilizio ma a semplice comunicazione.
Rientrano tra questi interventi, a titolo esemplificatico e non esaustivo, anche le opere di arredo e decoro (es. casette e pergolati) e l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, purchè rispettino i limiti dettati dalla normive vigenti.
Norme in materia di riduzione del rischio sismico
Dal 1° giugno 2010 sono pienamente applicabili le disposizioni della L.R. 19/2008.
Si ricorda che per tutte le opere che hanno rilevanza strutturale e quindi soggette all'istanza di autorizzazione o al deposito della pratica sismica (art. 12 e 13 della L.R. 19/2008), la stessa deve essere presentata contestualmente al titolo edilizio.
In alternativa è possibile allegare al momento della presentazione del titolo edilizio la documentazione tecnica descritta nell'allegato D della Delibera di Giunta Regionale n. 121/2010, fermo restando che l'autorizzazione o il deposito dovranno essere efficaci prima dell'effettivo inizio dei lavori.
Per le opere prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità elencate nell'allegato A della D.G.R. n. 121/2010 alla pratica edilizia dovrà invece essere allegata la documentazione indicata al punto C.1 dell'allegato C della medesima delibera.Si ricorda che la delibera riporta un elenco di opere "tassativo" e pertanto per gli interventi riconducibili a tali ipotesi è obbligatoria la presentazione della documentazione come sopraindicata.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
Il D.P.R. 139 del 9/07/2010 ha individuato quali sono gli interventi edilizi assoggettati al rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata. Tale procedimento comporta, oltre alla riduzione dei tempi di rilascio (60 giorni invece di 105), anche la presentazione di una documentazione in forma semplificata da produrre in base ad uno scheda contenuta nel D.P.C.M. 12/12/2005.
Nella guida ai servizi sono descritte le modalità di presentazione delle suddette pratiche ed è possibile reperire la relativa modulistica
Si informano i cittadini e i professionisti interessati alla materia dell'edilizia privata che nella Guida ai servizi, nella sezione Casa e Territorio, sono descritte nel dettaglio le nuove modalità di presentazione delle suddette pratiche ed è possibile reperire la relativa modulistica.
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