MODALITÀ TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELLA CAMPAGNA DI MACELLAZIONE INVERNALE DEI SUINI AD USO FAMILIARE ANNI 2022-2023
Il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 ha abrogato il regio Decreto n. 3298 del 1928 che regolamentava la materia, il legislatore al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, all’art. 16 ha dettato le nuove disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico e privato, al di fuori di macelli registrati e/o riconosciuti, individuando nelle Regioni la competenza di disciplinare tale pratica.
In attesa della formalizzazione del previsto provvedimento di competenza della Regione Emilia Romagna, al fine di consentire nei Comuni presenti nel territorio di competenza dell’AUSL di Bologna il regolare mantenimento della macellazione e lavorazione di carni suine da parte di privati nell’ambito di metodi e consumi tradizionali, sono fornite di seguito le seguenti indicazioni operative, alle quali si dovranno attenere i privati che intendono macellare suini per autoconsumo:
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come consuetudine il periodo in cui è consentita la macellazione dei suini ad uso famigliare decorre dal 15.11.2022 al 28.02.2023, inoltre al fine di contrastare il commercio delle carni e dei prodotti derivati, è consentita la macellazione ad uso familiare di un numero massimo di animali per campagna di macellazione per famiglia non superiore a quattro;
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la comunicazione della macellazione, comprensiva di luogo e data, deve essere effettuata almeno 48 ore prima, da parte del privato cittadino, al fine dell’attivazione della successiva presentazione ispettiva del Servizio Veterinario competente;
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la comunicazione dovrà essere fornita secondo le indicazioni predisposte nell’allegato 1 con le modalità dettagliate di seguito;
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i diritti sanitari relativi alle prestazioni ispettive saranno riscossi dall'AUSL in applicazione del Tariffe previste dal D.lvo 2 febbraio 2021 in vigore dal 01/01/2022 (€ 15,00 a capo macellato, più importo per l'esame trichinoscopico);
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le operazioni di macellazione ed il successivo esame ispettivo delle carni e dei visceri si effettueranno solamente nei giorni feriali con esclusione del sabato pomeriggio;
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i suini macellati il sabato mattina, dovranno essere pronti per la visita sanitaria entro e non oltre le ore 10.00;
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i norcini impiegati nelle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni dovranno essere iscritti all’elenco presso il Servizio Veterinario AUSL di Bologna;
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la macellazione deve avvenire nel rispetto delle norme del benessere animale ed è pertanto vietata la macellazione che non preveda lo stordimento dell’animale;
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al momento della visita ispettiva a cura del Veterinario Ufficiale, dovrà essere presentato il DOCUMENTO PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI emesso a cura dell'allevamento di partenza;
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le carni e i visceri degli animali macellati dovranno essere sottoposte a lavorazione solo dopo la visita ispettiva del veterinario ufficiale;
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Le carni ottenute potranno essere consumate solo dopo l’effettuazione dell’esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate, senza allontanarle dalla sede di macellazione;
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gli animali da sottoporre a macellazione possono provenire:
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dal proprio allevamento regolarmente registrato in BDN, anche nel caso di “allevamento familiare per autoconsumo”;
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da allevamenti registrati in BDN che effettuino la movimentazione esclusivamente con causale “uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo”;
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la commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali per uso familiare è vietata;
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la prenotazione/comunicazione, deve essere effettuata, presso gli Uffici Veterinari locali della AUSL di Bologna, nei giorni e orari di ufficio indicati nell’allegato 2 “Sedi territoriali e orari” con almeno due giorni di anticipo, con consegna diretta del modulo completamente compilato (allegato 1) concordando con il Veterinario Ufficiale, l’ora di conclusione delle operazioni di macellazione, oppure è possibile prenotare/comunicare la macellazione anche via internet mediante il seguente percorso:
SANZIONI
Con riferimento alle sanzioni, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, l’attività di macellazione degli animali in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tal fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento (CE) n. 853/2004, è considerato reato ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs 6 novembre 2007 n. 193. In caso di non conformità alle norme in materia di benessere e protezione degli animali, salute degli animali, non corretta gestione dei SOA l’Autorità competente adotta i provvedimenti di cui all’articolo 5 del Dlgs 27/2021 e, laddove applicabili, accerta e contesta la sanzioni previste dalle norme specifiche.