In vista delle elezioni politiche indette per il prossimo 4 marzo, il Ministero dell’Interno ha richiamato scadenze e adempimenti prescritti dalla normativa riguardo alla propaganda elettorale e alla comunicazione politica:
- Da martedì 30 gennaio a giovedì 1° febbraio 2018 le Giunte comunali dovranno stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda distintamente fra i partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali.
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Da venerdì 2 febbraio ha inizio la propaganda elettorale con il divieto di alcune modalità quali:
- il lancio o gettito di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.
- Da venerdì 2 febbraio possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
- La propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130) è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni, nel caso essa si svolga sul territorio di più comuni.
- Il divieto di propaganda scatta dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 3 marzo 2018) fino alla chiusura delle operazioni di voto. Sono vietati comizi, riunioni elettorali in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
- A partire da sabato 17 febbraio 2018 sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.