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Mercoledì 03/12/2008

Via Grimandi,1 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
tel.0516502111 - fax 051731598 - c.f. 80062710373 - p.iva 00702781204

 

Dichiarazione ICI e autocertificazione

Responsabile:
Annalisa Tedeschi
Dove rivolgersi:

Per informazioni, ritiro modulistica e consegna Dichiarazione ICI
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Grimandi, 1 - Anzola dell'Emilia (Bo)
Lunedì, martedì e venerdì 8.30-13.00, mercoledì e sabato 8.30-12.00, giovedì 8.30-18.30
Tel. 051/650.21.11
Fax. 051/73.15.98
E-mail: urp@anzola.provincia.bologna.it

Descrizione del servizio:

L'ICI è l'imposta comunale sugli immobili che i possessori di immobili sul territorio comunale devono pagare ogni anno sulla base della dichiarazione ICI.
La dichiarazione ICI per l'anno 2007 è da presentare:
- nel caso di fabbricati che godono di riduzioni d'imposta (per esempio fabbricati inagibili, terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti);
- nel caso di immobili oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico) che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e annotazione nei registri immobiliari nonchè la voltura catastale. Si tratta degli immobili oggetto di atti notarili stipulati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l'utilizzo obbligatorio del Mui solo da tale data;
- nei casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Le fattispecie più significative sono le seguenti:

  • gli immobili oggetto di locazione finanziaria;
  • gli immobili che hanno cambiato caratteristiche: es. terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile sulla quale è stato ultimato un fabbricato; fabbricato la cui rendita catastale è stata cambiata a seguito di modificazioni strutturali;
  • l'atto costitutivo, modificativo o traslativo ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile o sono intervenute variazioni relative al valore dell'area;
  • gli immobili che hanno perso o acquisito il requisito della ruralità;
  • gli immobili di interesse storico o artistico;
  • l'immobile che ha perso oppure acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI (non è compresa l'esenzione dell'abitazione principale prevista con D.L. 93/2008);
  • il fabbricato di categoria D non iscritto in catasto oppure iscritto ma senza attribuzione di rendita, per il quale sono stati contabilizzati costi aggiuntivi rispetto;
  • l'immobile che è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Le istruzioni che accompagnano il modello ministeriale di dichiarazione contengono un dettagliato elenco dei casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
La Dichiarazione ICI va presentata nell'anno successivo al verificarsi dei casi sopra indicati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'autocertificazione va presentata nel caso di:
- immobili dati in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli)
- immobili dati in affitto a canone concordato.

Per gli immobili sfitti è consigliata la comunicazione al Servizio Tributi.

Scadenza o validità:

La Dichiarazione ICI per l'anno 2007 va presentata entro il 30/09/2008 e rimane valida anche per gli anni successivi.

L'autocertificazione, prevista per i casi di immobili dati in uso gratuito e per quelli dati in affitto con canone concordato, deve essere presentata entro il termine del saldo ICI dell'anno di imposizione, che per l'anno 2008 è il 16 dicembre, pena l'esclusione dalla relativa riduzione.
In assenza di variazioni l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi.

Normativa di riferimento:

Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 96 del 19/11/1998 e successive modificazioni;
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.


Aggiornato il:
13/06/2008
Responsabile aggiornamento:
Annalisa Tedeschi
Per consultare la modulistica: