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Venerdì 25/07/2008

Via Grimandi,1 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
tel.0516502111 - fax 051731598 - c.f. 80062710373 - p.iva 00702781204

 

Vendite sottocosto

Responsabile:
Romolo Sozzi
Dove rivolgersi:

Per informazioni generiche:

Ufficio Relazioni con il pubblico

Via C.Grimandi n. 1 – Anzola dell’Emilia (BO)

lunedì martedì venerdì dalle 8.30 alle 13.00 mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 12.00 e il giovedì dalle 8.30 alle 18.30

Tel. 051/65 02 111

Fax: 051/73 15 98

E-mail: urp@anzola.provincia.bologna.it

Per informazioni specifiche:

Cinzia Pitaccolo - Area urbanistica e attività produttive

Lun. Mart. venerdì 8.30-13.00 giovedì 8.30-13.00 e 14.30-18.00

Descrizione del servizio:

Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.

Modalità di richiesta:

La vendita sottocosto deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l’esercizio almeno 10 giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo tre volte l’anno; ogni vendita non può avere durata superiore  a 10 giorni e il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a 50.

Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l’attività di controllo, alla comunicazione va allegato l’elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario

Tempi di risposta:

Non è prevista alcuna risposta da parte dell'Amministrazione; per procedere alle vendite straordinarie è sufficiente l'invio della comunicazione da parte degli interessati.

Notizie utili:

All’interno dell’esercizio commerciale i prodotti in vendita sottocosto vanno tenuti separati da quelli venduti alle condizioni ordinarie, in modo che siano inequivocabilmente identificabili.

Le violazioni in materia di vendite sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 (da convertire in euro).

Normativa di riferimento:

Decreto Lgs. n. 114/98 e D.P.R. 6.4.2001 n. 218

Aggiornato il:
16.2.2007
Responsabile aggiornamento:
Cinzia Pitaccolo