Logo stampa
 
Giovedì 16/10/2008

Via Grimandi,1 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
tel.0516502111 - fax 051731598 - c.f. 80062710373 - p.iva 00702781204

 

Vendita di fine stagione

Responsabile:
Sozzi Romolo
Dove rivolgersi:

Per informazioni generiche:

Ufficio Relazioni con il pubblico

Via C.Grimandi n. 1 – Anzola dell’Emilia (BO)

lunedì martedì venerdì dalle 8.30 alle 13.00 mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 12.00 e il giovedì dalle 8.30 alle 18.30

Tel. 051/65 02 111

Fax: 051/73 15 98

E-mail: urp@anzola.provincia.bologna.it

Per informazioni specifiche:

Pitaccolo Cinzia Area urbanistica-attività produttive

Lun. Mart. venerdì 8.30-13.00 giovedì 8.30-13.00 e 14.30-18.00

Descrizione del servizio:

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.

Si possono effettuare dal 5 gennaio al 5 marzo (saldi invernali) e dal 7 luglio al 7 settembre (saldi estivi).

Modalità di richiesta:

 Presentazione al Comune di apposita comunicazione riportante la data di inizio e la durata delle vendite stesse. Tale comunicazione deve essere inoltrata almeno 5 giorni prima dell’inizio.

Gli interessati possono fare un’unica comunicazione contenente la richiesta sia per il periodo invernale che estivo.

Tempi di risposta:

Non è prevista risposta da parte dell'Amministrazione; per procedere alle vendite straordinarie è sufficiente l'invio della comunicazione da parte degli interessati.

Notizie utili:

E’ obbligatoria l’esposizione del prezzo ordinario con l’indicazione dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita.

Per non indurre in errore il consumatore è obbligatorio esporre le merci oggetto della vendita di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.

Chi effettua la vendita di fine stagione deve indicare gli estremi della comunicazione al Comune.

Normativa di riferimento:

Art. 15 Decreto Legislativo 114/98;

Deliberazione di Giunta Regionale N.1732/99; Direttiva Giunta Regionale n. 2549 del 9.12.2003; delibera di Giunta Regionale n. 1948 del 10.12.2007.

Aggiornato il:
20.12.2007
Responsabile aggiornamento:
Pitaccolo Cinzia