
Via Grimandi,1 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
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Ufficio Relazioni con il Pubblico
via Grimandi,1 - Anzola dell'Emilia (Bo)
Lunedì, martedì, venerdì 8.30-13.00, mercoledì e sabato 8.30- 12.00; giovedì 8.30-18.30
Tel. 051/6502111
Fax. 051/731598
E-mail: urp@anzola.provincia.bologna.it
Il Comune di Anzola dell'Emilia provvede alla raccolta delle domande per l'ottenimento dell'Assegno di maternità, previsto dalla Legge 448/1998.
E' una misura di sostegno economico a favore delle madri che non hanno copertura previdenziale al momento della nascita del bambino.
Il contributo per assegno di maternità in caso di nascita , affidamento preadottivo ed adozione senza affidamento è destinato alle madri in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere cittadina italiana, o appartenente ad uno stato dell'Unione Europea, o appartenente ad uno Stato non aderente all'Unione Europea, purché in possesso di carta di soggiorno;
- Avere la residenza anagrafica nel Comune di Anzola dell'Emilia;
- Non usufruire di trattamento previdenziale di indennità di maternità, oppure usufruirne in misura inferiore ad € 299,53 mensili (in tal caso si potrà avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale);
- Avere un Indicatore della situazione economica (I.S.E.) non superiore ad una cifra annualmente stabilita:
per l'anno 2008: € 31.223,51 con riferimento a nuclei familiari composti da n. 3 componenti; il valore I.S.E. viene riparametrato sulla base della scala di equivalenza del nucleo richiedente.
In caso di diritto all'ottenimento del contributo, esso sarà concesso per i cinque mesi relativi alla maternità obbligatoria.
L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:
- in caso di abbandono del figlio da parte della madre;
- in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre;
- in caso di decesso della madre del neonato;
La domanda va presentata entro sei mesi dalla data di nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
Deve essere inoltrata al Comune di Anzola dell'Emilia, compilando apposito modulo allegato o disponibile presso l'URP nei seguenti giorni e orari:
Lunedì, martedì, venerdì 8.30-13.00, mercoledì e sabato 8.30- 12.00; giovedì 8.30-18.30
Alla domanda vanno allegati i documenti sottoelencati, in corso di validità, richiedibili presso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) autorizzati :
Il Comune trasmette all' INPS i dati relativi agli assegni concessi.
Al pagamento dell' assegno provvede l' INPS in un unica soluzione, tramite spedizione postale o versamento su conto corrente bancario dell' interessato.
Presentare la domanda con allegata la certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). La certificazione ISEE viene compilata presso i CAAF indicati all'atto del ritiro del modulo di domanda.
Per domande relative a nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti nell'anno 2008, l'importo dell'assegno è pari ad € 299,53 mensili per n. 5 mensilità per complessivi € 1.497,65.
Nel caso in cui la madre usufruisca di una indennità di maternità in misura inferiore ad € 299,53 mensili, l'importo dell'assegno viene determinato sottraendo dal beneficio complessivamente conseguibile il trattamento previdenziale o economico di maternità spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria
Il pagamento dell'assegno viene effettuato dall'Inps in un'unica soluzione entro circa 45 giorni dal momento in cui riceve dal Comune i dati necessari.
Presentazione della domanda per assegno di maternità entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso del minore nella famiglia (adozione o affidamento).
La certificazione ISEE viene compilata gratuitamente presso i CAAF a cui si accede previo appuntamento, telefonando ai seguenti numeri:
- CAF CGIL - sede di Bologna - Tel. di Teorema 051/4199340
- CAF CISL - sede di Bologna in Via Amendola n. 4/d tel.051/256711
- CAF UIL - sede di Bologna Via Malvasia n. 6/2° tel. 051/554076
Art. 74 del Decreto Legislativo del 26/03/2001, n.151;
Art. 49 della Legge 23/12/1999, n. 488;
Art. 10 del D.P.C.M. 21/12/2000 , n.452;
D.P.C.M. del 25/05/2001 n. 337;
Art. 66 della Legge 488 del 23/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Legge 144/99;
Decreto Ministeriale n.306/99