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Venerdì 21/11/2008

Via Grimandi,1 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
tel.0516502111 - fax 051731598 - c.f. 80062710373 - p.iva 00702781204

 

Iscrizione all' Albo dei Giudici popolari

Responsabile:
Gironi Roberto
Dove rivolgersi:

Servizi Demografici

Via C. Grimandi n. 1 – Anzola dell’Emilia (BO)

Lunedì-martedì'e venerdì dalle 8.30 – 13,00

Mercoledì e Sabato dalle 8.30 alle 12.00

Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.30

con orario continuato



Tel. 051 6502132
Fax.051 731598
E-mail: demografici@anzola.provincia.bologna.it

Descrizione del servizio:

I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari).
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.

Attualmente la competenza della Corte di Assise riguarda i delitti - consumati o tentati - contro la personalità dello Stato, stragi, delitti contro la persona quali omicidio,infanticidio, istigazione al suicidio, omicidio preterintenzionale; oltre a delitti contro la personalità individuale quali la riduzione in schiavitù e il plagio, e reati contro il patrimonio come i delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, maltrattamenti in famiglia o verso i bambini, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

Requisiti del richiedente:
  • Avere la cittadinanza italiana;
  • godere dei diritti civili e politici;
  • avere età compresa tra i 30 ei 65 anni;
  • essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
  • essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo deigiudici popolari di Corte di assise di appello;
  • buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo digiudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Documentazione da presentare:

Domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari, appositamente compilata e inviata per posta o per fax, oppure consegnata all’URP, allegando copia di un documento di riconoscimento (carta d'identità, patente, passaporto).

Scadenza o validità:

La domanda deve essere presentata entro il 31 luglio di ciascun anno in cui si procede all'aggiornamento (anno dispari).

Tempi:
  1. Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari,il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione va fatta entro il 31 luglio;
  2. entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali;
  3. entro il 30 agosto la commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
  4. entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
  5. dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
  6. entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto;
  7. entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
  8. ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.
Notizie utili:

Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti, senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, è previsto un rimborso di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

Normativa di riferimento:

D.P.R. n. 273 del 28 luglio 1989.

L. n. 405 del 5 maggio 1952 - "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".

L. n. 287 del 10 aprile 1951 - "Riordinamento dei giudici di assise".

Aggiornato il:
08/09/2007
Responsabile aggiornamento:
Barraco Rosanna