
Via Grimandi,1 - 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
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Servizi Demografici
Via C. Grimandi n. 1 – Anzola dell’Emilia (BO)
Lunedì-martedì'e venerdì dalle 8.30 – 13,00
Mercoledì e Sabato dalle 8.30 alle 12.00
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.30
con orario continuato
Tel. 051 6502132
Fax.051 731598
E-mail: demografici@anzola.provincia.bologna.it
I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari).
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.
Attualmente la competenza della Corte di Assise riguarda i delitti - consumati o tentati - contro la personalità dello Stato, stragi, delitti contro la persona quali omicidio,infanticidio, istigazione al suicidio, omicidio preterintenzionale; oltre a delitti contro la personalità individuale quali la riduzione in schiavitù e il plagio, e reati contro il patrimonio come i delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, maltrattamenti in famiglia o verso i bambini, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo digiudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari, appositamente compilata e inviata per posta o per fax, oppure consegnata all’URP, allegando copia di un documento di riconoscimento (carta d'identità, patente, passaporto).
La domanda deve essere presentata entro il 31 luglio di ciascun anno in cui si procede all'aggiornamento (anno dispari).
Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti, senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, è previsto un rimborso di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.
D.P.R. n. 273 del 28 luglio 1989.
L. n. 405 del 5 maggio 1952 - "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
L. n. 287 del 10 aprile 1951 - "Riordinamento dei giudici di assise".